08/01/2015
L'Agenzia delle Entrate con l'emanazione della Circolare n. 31/E del 30 Dicembre 2014 fornisce alcuni chiarimenti in merito a quanto disposto dall'art. 34 del Decreto Legislativo 21 Novembre 2014 n. 175
Riportiamo il testo integrale dell'Art. 25 della Circolare 31/E/2014:
25. DISPOSIZIONI PER LA COOPERAZIONE NELL'ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA
L'art. 34 del decreto modifica l'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, individuando nel Ministero dello sviluppo economico l'Amministrazione competente all'irrogazione delle sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di violazioni relative alle disposizioni in materia di attestato di prestazione energetica.
Il pagamento della sanzione non esenta comunque dall'obbligo di presentare l'attestato, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dello stesso, al citato Ministero.
L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico, individuerà, nel quadro delle informazioni disponibili, acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 3 dell'art. 6 citato, quelle considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmetterà, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico per l'accertamento e la contestazione della violazione.
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