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Regione Lombardia - Dduo n. 3254/2019

Pubblicato il Dduo n. 3254/2019 con il quale vengono aggiornati i criteri per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni per errori nella redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici (APE) in Lombardia.


DECRETO N. 3254 Del 12/03/2019
Identificativo Atto n. 152
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto: AGGIORNAMENTO DEI CRITERI APPROVATI CON DECRETO N.53 DELL’8.1.2018 PER L’ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI, DI CUI ALL’ART. 27 DELLA LEGGE REGIONALE N. 24/2006 E S.M.I., CONSEGUENTI ALLA TRASGRESSIONE DELLE DISPOSIZIONI PER LA REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5900 DEL 28.11.2016

IL DIRIGENTE DELLA U.O. CLIMA E QUALITA' DELL'ARIA

PREMESSO che:

  • l’art. 9 del d.lgs. 192/2005 prevede che le Regioni effettuino programmi di verifica annuale degli Attestati di prestazione energetica;
  • in Regione Lombardia i controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica sono disciplinati, per quanto riguarda il regime delle sanzioni, dall’art. 27 della l.r. 24/2006;
  • l’art. 11 della l.r. 24/2014 ha attribuito tali controlli ad ILspa, prevedendo che la stessa rediga un Piano annuale per la loro realizzazione e dia conto dei controlli effettuati e delle sanzioni irrogate;
  • con dgr 5900 del 28.11.2016 è stato approvato il Piano dei controlli previsto dall’art. 11 della l.r. 24/2014, dando atto che i criteri e le penalità per il controllo degli APE redatti sulla base della nuova procedura, prevista dalla dgr 3868/2015 e dal decreto 6480/2015 s.m.i., sarebbero stati definiti con provvedimento del dirigente competente;
  • in attuazione della dgr 5900 del 28.11.2016, con decreto n. 3490 del 29.3.2017 sono stati approvati i criteri per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i.;
  • con decreto regionale n.53 dell’8.1.2018 i criteri di sopra sono stati integrati e, per facilità di lettura, è stato sostituito integralmente il testo allegato al decreto n.3490 del 29.3.2017;

CONSIDERATO che ILspa, in base agli accertamenti svolti lo scorso anno ha fatto presente l’opportunità di modificare alcuni criteri, in modo da rendere più celere l’attività degli ispettori, efficientando così l’intero programma annuale dei controlli;
DATO ATTO che le modifiche proposte comportano:

  • la riorganizzazione della tabella dei parametri con una nuova modalità da applicare per gli elementi non riscontrati in fase di rilievo sul posto, in modo da non valutare le singole caratteristiche ma applicare una penalità complessiva ed equivalente, al fine di ridurre i tempi necessari per la verifica e la verbalizzazione;
  • l’assegnazione di una tolleranza per le potenze e i rendimenti impiantistici, in modo da considerare le eventuali differenze dovute agli aggiornamenti delle schede tecniche degli impianti nel corso degli anni;
  • l’eliminazione di alcuni parametri non facili da reperire, onerosi da valutare e scarsamente impattanti in termini di prestazioni energetiche;
  • l’eliminazione della valutazione degli interventi raccomandati, in quanto non più necessaria in seguito all’introduzione del controllo automatizzato che impedisce di depositare nel Catasto energetico regionale gli attestati privi degli interventi raccomandati;
  • la definizione delle modalità con cui dar seguito alle richieste di controllo di specifici Attestati di prestazione Energetica, in aggiunta agli Attestati estrapolati in modo automatico e casuale dal Catasto energetico regionale;

VISTO il testo complessivo trasmesso da ILspa il 21.02.2019 per l’aggiornamento dei criteri per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni relative alla trasgressione delle disposizioni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici;
RITENUTO di approvare le suddette proposte e, conseguentemente, di aggiornare il documento allegato al decreto n. 53 dell’8.1.2018, in modo da avere un unico riferimento, semplificando la lettura per gli interessati;
ATTESO che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo TER.1701 - 225 “Incremento dell'efficienza energetica nel settore civile”;

DECRETA

  1. di modificare parzialmente, per le motivazioni di cui in premessa, i criteri approvati con decreto n. 53 dell’8.1.2018 per l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., in caso di trasgressione delle disposizioni per la redazione degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici”;
  2. di dare atto che i criteri per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 27 della l.r. n. 24/2006 e s.m.i. sono definiti come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce integralmente l’allegato approvato con decreto n. 53 dell’8.1.2018;
  3. di dare atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla dgr 5900/2016, l’ingiunzione al pagamento della sanzione, nel caso in cui il trasgressore non si avvalga delle facoltà di oblazione prevista dalla L.689/81, è emessa direttamente da Regione Lombardia e non da ILspa;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul Burl.
  5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.
    IL DIRIGENTE
    GIAN LUCA GURRIERI

 Scarica il testo integrale del Decreto dirigente unità organizzativa, 12 marzo 2019 - n. 3254


 Allegato al DECRETO N. 3254 Del 12/03/2019

CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DELLE INFRAZIONI E L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 27 DELLA LEGGE REGIONE LOMBARDIA N. 24/2006 E S.M.I.

Il presente documento definisce la procedura di accertamento della conformità degli Attestati di Prestazione Energetica (di seguito APE), ai sensi della DGR n. X/5900 del 28/11/2016.
La valutazione della conformità degli APE comporta la verifica dei dati di input al calcolo della prestazione energetica considerati dal Soggetto certificatore e la valutazione della correttezza degli adempimenti amministrativi correlati alla produzione dell’APE, quale ad esempio l’utilizzo della corretta modalità di calcolo, nonché il rispetto dei requisiti del Soggetto certificatore; ogni violazione a quanto previsto dalla disciplina regionale in merito all’efficienza e alla certificazione energetica determina l’esito negativo dell’accertamento.
In caso di esito negativo dell’accertamento, per errori gravi o per errori minori, l’APE, anche qualora sia riferito a molteplici subalterni, viene annullato.
L’Organismo di accreditamento provvede a pubblicare sul proprio sito web l’esito di ogni accertamento condotto e il codice identificativo del relativo APE.
Nei paragrafi seguenti sono definite le modalità operative per l’esecuzione degli accertamenti documentali e con rilievo relativi alla conformità degli Attestati di Prestazione Energetica prodotti ai sensi dei decreti n. 5796/2009 e n. 6480/2015 e s.m.i..
Ai fini dell’esecuzione delle verifiche si considerano le indicazioni fornite dall’Organismo di accreditamento tramite Frequently Asked Questions pubblicate sul portale cened.it.

1. ACCERTAMENTI DOCUMENTALI

L’accertamento documentale prevede la verifica dei dati relativi agli APE, prodotti ai sensi del decreto n. 5796/2009 o del decreto n. 6480/2015 e s.m.i., in assenza di rilievo presso l’edificio.

1.1 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DOCUMENTALE

Nel seguito viene definito il procedimento di accertamento documentale, così come previsto dalla DGR n. X/5900 del 28/11/2016.

1.1.1 SELEZIONE DEL CAMPIONE DI APE DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO

L’Organismo di accreditamento provvede alla selezione degli Attestati di Prestazione Energetica da sottoporre ad accertamento documentale.
La selezione casuale del campione oggetto di controlli documentali si riferisce ad APE registrati nel Catasto Energetico Edifici Regionale entro i 4 anni precedenti alla data di avvio del procedimento di accertamento e redatti ai sensi del decreto 5796/2009 e del decreto 6480/2015 e s.m.i.
Al fine di soddisfare la previsione di concentrare i controlli sulle classi energetiche più efficienti, come indicato all’art.5 del decreto ministeriale 26.6.2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.”, si prevede di effettuare il 50% delle verifiche selezionando gli APE caratterizzati dalle classi A1, A2, A3, A4 (per gli APE redatti ai sensi del decreto n. 6480/2015 e s.m.i.) nonché A e A+ (per gli APE redatti ai sensi del decreto n.5796/2009). Il rimanente 50% prenderà in esame gli APE collocati nelle classi comprese tra B e G di entrambe le procedure.
Il Dirigente competente di Regione Lombardia e il Responsabile del Procedimento dell’Organismo di accreditamento potranno individuare ulteriori pratiche da sottoporre ad accertamento documentale, a seguito di segnalazioni motivate.

1.1.2 DEFINIZIONE DELL’ESITO E CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE

Il campione di APE selezionato ai fini dell’accertamento, come definito al punto 1.1.1, viene sottoposto ad accertamento documentale secondo i termini e le modalità definiti al successivo punto 1.1.3.
Riscontro di errori gravi
Nel caso in cui l’accertamento documentale evidenzi la presenza di errori gravi, come di seguito definiti, viene avviato il procedimento per la contestazione della violazione, mediante trasmissione del verbale di accertamento della violazione amministrativa al Soggetto certificatore e viene annullato l’APE; nel caso di revoca della sanzione ai sensi della DGR IX/2554 viene ripristinata la validità dell’APE.
Riscontro di errori minori
Nel caso in cui l’accertamento documentale evidenzi la presenza di errori minori, come di seguito definiti, è previsto l’annullamento dell’Attestato di Prestazione Energetica e l’obbligo del suo aggiornamento entro il termine di 30 giorni dalla notifica degli estremi della violazione in conformità al Decreto di approvazione della procedura di calcolo vigente alla data del primo deposito presso il CEER, pena l’irrogazione della sanzione prevista dalla l.r. 24/2006 e s.m.i..
In tal caso l’avvio del procedimento si concretizza nella contestazione della violazione amministrativa.

1.1.3 OGGETTO DELL’ACCERTAMENTO

Dalla data di entrata in vigore del presente dispositivo l’accertamento documentale della conformità degli APE verterà sui seguenti parametri:
Errori gravi:

  • Modalità di calcolo delle prestazioni energetiche (rif. punti 4.3 e 11.2 del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.);
  • Superficie utile (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra la superficie utile desunta da planimetria catastale e la superficie dichiarata sia superiore al 20%).
  • Volume netto dichiarato (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra il volume netto desunto da planimetria catastale e il volume netto dichiarato sia superiore al 20%).
  • Orientamento dell’edificio (la valutazione, effettuata tramite l’utilizzo di planimetria catastale o fotografia aerea accorpando le superfici per orientamento con una tolleranza di a ± 45°, si considera negativa qualora più del 30% delle superfici disperdenti verso l’esterno sia affetto da errore superiore al 30%).
  • Superficie disperdente verso l’esterno (la valutazione, effettuata tramite l’utilizzo di planimetria catastale, si considera negativa qualora ci sia uno scostamento superiore al 30% tra la superficie disperdente verso l’esterno considerata dal certificatore e quella rilevata dall’Ispettore).
  • Inserimento FER (la valutazione viene effettuata tramite foto aerea).

Errori minori:

  • Firma digitale apposta all’APE;
  • Errati dati catastali.

Spetta all’Organismo di accreditamento individuare, per ciascun APE sottoposto ad accertamento documentale, il subalterno e/o i subalterni oggetto dell’attività di verifica; l’Organismo di accreditamento si riserva inoltre la possibilità di individuare la zona termica e/o l’ambiente o gli ambienti su cui effettuare la verifica dei parametri.

2. ACCERTAMENTI CON RILIEVO

Gli accertamenti con rilievo in situ sono volti a verificare la corrispondenza di alcuni dei dati di input al calcolo della prestazione energetica dichiarati dal certificatore con il reale stato di fatto dell’edificio.
L’esito del singolo accertamento è subordinato alla verifica degli aspetti tecnici e degli aspetti amministrativi.
L’esito dell’accertamento è positivo qualora entrambe le verifiche siano positive, diversamente l’esito si intende negativo.
Nei paragrafi 2.1 e 2.2 seguenti sono definite le modalità operative inerenti gli accertamenti con rilievo relativamente agli APE prodotti, rispettivamente, ai sensi del DDUO 6480/2015 e s.m.i. e del DDG 5796/2009.
Al fine di valutare la conformità degli aspetti amministrativi, l’Ispettore esegue almeno le verifiche indicate nella Tabella 2 o Tabella 3 seguenti, a seconda della modalità di calcolo utilizzata ai fini della produzione dell’APE.
Al fine di valutare la conformità degli aspetti tecnici, l’Ispettore rileva le grandezze riportate nella Tabella 2 o Tabella 3 seguenti, a seconda della modalità di calcolo utilizzata ai fini della produzione dell’APE, e ne confronta le misure con i valori considerati dal Soggetto certificatore nella produzione dell’APE, secondo le indicazioni fornite dall’Organismo di accreditamento.
Qualora lo scostamento tra la misura rilevata dall’Ispettore per una data grandezza e il valore dichiarato dal Soggetto certificatore sia superiore alla percentuale di tolleranza definita in Tabella 2 o Tabella 3, la verifica del singolo parametro è considerata negativa e ad esso viene attribuito il relativo PESO all’errore.
La verifica di cui sopra è così determinata:

formula

 dove:
mi : è la misura rilevata dall’Ispettore;
mc : è la misura dichiarata dal certificatore;
Qualora fosse impedito – con qualsiasi modalità - agli ispettori incaricati dell’accertamento di accedere all’edificio o alla sua centrale termica, l’APE viene
annullato e cancellato dal Catasto Energetico Edifici Regionale; in tal caso, l’Ape viene sottoposto alle verifiche di tipo documentale.
Nel caso in cui, nel corso dell’accertamento, si evincesse il mancato rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza degli impianti tecnici dell’edificio la validità dell’APE decade ai sensi del punto 11.8 del Decreto n. 6480/2015 e s.m.i..

2.1 APE PRODOTTI AI SENSI DEL DDUO N. 6480/2015 E S. M.I.

2.1.1 SELEZIONE DEGLI APE DA SOTTOPORRE AD ACCERTAMENTO

Le pratiche da sottoporre ad accertamento con rilievo sono segnalate dal Dirigente competente di Regione Lombardia o dal Responsabile del Procedimento dell’Organismo di accreditamento in caso di segnalazione motivata o sono selezionate attingendo al campione di APE già sottoposto ad accertamento di tipo documentale, in caso di esito dubbio;
una quota non superiore al 20% del numero di accertamenti programmati nel corso del semestre può inoltre ricomprendere gli APE per i quali sia stata inoltrata una richiesta motivata di controllo, secondo le modalità stabilite dall’Organismo di Accreditamento, a cura di uno dei seguenti soggetti interessati: il proprietario, l’acquirente, il conduttore, l’Amministratore dell’edificio, un pubblico ufficiale.
Qualora il numero di richieste di controllo ecceda il limite massimo sopra previsto, l’individuazione delle pratiche da sottoporre ad accertamento è effettuata tramite un’estrazione casuale tra le richieste pervenute nel semestre precedente.
L’individuazione delle restanti pratiche per le quali effettuare il sopralluogo avviene tramite una selezione casuale in funzione dei seguenti fattori di rischio:

  • Valori anomali di EPgl,nren (Fattore di rischio A):
    - Punti 2 se EPgl,nren > 10 * EPgl,nren, rif
    - Punti 1 se 7 * EPgl,nren, rif < EPgl,nren ≤ 10* EPgl,nren, rif
    - Punti 0 se EPgl,nren, rif < EP gl,nren ≤ 7 * EPgl,nren, rif
  • Valori anomali di trasmittanza termica delle dispersioni dell’edificio (Fattore di rischio B):
    - Punti 2 se nel file XML relativo all’APE sono presenti valori di trasmittanza non ricompresi nel range Ustandard di cui alla Tabella 1;
    - Punti 0 se nel file XML relativo all’APE sono presenti valori trasmittanza ricompresi nel range U standard di cui alla Tabella 1.

2019 03 27 204426

  • Valori anomali di potenza termica dei generatori a combustione per impianti autonomi (Fattore di rischio C):
    - Punti 2 se la Potenza termica dei generatori a combustione è inferiore a 0,05 [kW/m2] * Superficie utile riscaldata [m2] oppure superiore a 1 [kW/m2] * Superficie utile riscaldata [m2];
    - Punti 0 in tutti gli altri casi.
  • Numero elevato di APE redatti dal Soggetto certificatore (Fattore di rischio D):
    - Punti 3 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell’APE nel CEER è superiore a 100;
    - Punti 2 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell’APE nel CEER è compreso tra 51 e 100;
    - Punti 1 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell’APE nel CEER è compreso tra 26 e 50;
    - Punti 0 se il numero di APE depositati dal Soggetto certificatore nel periodo di valutazione di 365 giorni precedenti alla data di deposito dell’APE nel CEER è compreso tra 0 e 25.
  • Classe energetica dell’edificio (Fattore di rischio E):
    - Punti 3 se la classe energetica è la A4 o la A3;
    - Punti 2 se la classe energetica è la A2 o la A1;
    - Punti 1 se la classe energetica è la B;
    - Punti 0 in tutti gli altri casi.

La selezione delle pratiche da sottoporre ad accertamento tramite estrazione casuale in relazione ai fattori di rischio sopra elencati avviene da un insieme nel quale ogni pratica di certificazione energetica registrata nel Catasto Energetico Edifici Regionale negli ultimi 4 anni compare n+1 volte, dove n è la somma dei punteggi di rischio attribuiti all’APE.

2.1.2 PARAMETRI OGGETTO DI VERIFICA E DEFINIZIONE DELL’ESITO DELL’ACCERTAMENTO

I parametri oggetto di rilievo per gli APE prodotti ai sensi del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i. sono elencati nella Tabella 2.
Nel caso in cui l’Ispettore non sia in grado, per motivi opportunamente giustificati e dichiarati, di effettuare la verifica su una o più grandezze, le penalità ad esse associate non sono considerate nella somma delle penalità complessive associate al singolo accertamento (∑i PESOi).
Per le grandezze dichiarate dal soggetto certificatore, ma non rilevate dall’ispettore e per le grandezze non dichiarate dal soggetto certificatore, ma rilevate dall’ispettore, la verifica dei relativi parametri risulta negativa (ei=1) e si applicano i relativi pesi associati ad ogni errore, fatto salvo quanto specificato nel seguito e nella successiva Tabella 2.
La valutazione dei parametri viene ripetuta per tipologia di elemento presente nella Zona Termica (esempio: si valutano, per ogni zona termica, i parametri relativi alla portata di ventilazione per tipologia di portata inserita nell’APE).
Spetta all’Organismo di accreditamento individuare, per ciascun APE, il subalterno e/o i subalterni oggetto dell’attività di analisi da parte degli ispettori incaricati.
La verifica sulle grandezze relative alle sezioni EDIFICIO e INVOLUCRO, salvo quanto precisato sopra relativamente alle dispersioni, deve essere eseguita sull’intero subalterno.
L’Organismo di accreditamento si riserva tuttavia la possibilità di individuare la zona termica e/o l’ambiente o gli ambienti su cui effettuare la verifica dei parametri.
Definizione dell’esito:
Per ogni APE sottoposto ad accertamento viene determinata la funzione penalità, FP, data da:

2019 03 27 205615dove:
ei : è l’esito del controllo sull’i-esima grandezza, assunto pari a 0 in caso di esito positivo e pari a 1 per esito negativo;
PESO :
è il peso relativo all’errore riferito all’i-esima grandezza, definito in Tabella 2.
Il peso relativo ai Servizi energetici viene considerato nel calcolo del fattore penalità solo in caso di verifica con esito negativo.
L’esito dell’accertamento è positivo se sono valide tutte le condizioni seguenti:
- FP < 0,15;
- Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d’errore pari a NC;
- Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d’errore pari a DV;
- Superficie utile dichiarata < (1+0,15) * Superficie utile rilevata
- Volume nettodichiarato > (1-0,15) * Volume netto rilevato
- Superficie solare fotovoltaico dichiarata < (1+0,20) * Superficie solare fotovoltaico rilevata
- Superficie solare termico dichiarata < (1+0,20) * Superficie solare termico rilevata
Nel caso in cui anche una sola delle suddette condizioni non sia valida, l’esito è negativo.
L’esito negativo dell’accertamento comporta la notifica della sanzione amministrativa ai sensi della Legge Regione Lombardia n. 24/2006 e s.m.i., con l’eccezione del caso in cui vengano rilevate solo non conformità per le quali sia prevista la Decadenza di Validità dell’APE (DV), con obbligo di aggiornamento dell’Attestato di Prestazione Energetica entro il termine di 30 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, pena l’irrogazione della sanzione prevista dalla l.r. 24/2006 e s.m.i..
Ai fini della definizione dell’esito, l’Organismo di accreditamento può richiedere chiarimenti e la trasmissione della documentazione atta alla comprova delle scelte effettuate al Soggetto certificatore prima dell’invio del verbale di accertamento.
Di seguito la tabella contenente i parametri oggetto di rilievo per la verifica degli APE prodotti ai sensi del DDUO 6480/2015 e s.m.i..

Per consultare le tabelle ed il testo integrale scarica l'Allegato al Decreto dirigente unità organizzativa, 12 marzo 2019 - n. 3254

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