10/05/2013
Ecco i primi chiarimenti sugli sconti fiscali in dichiarazione dei redditi forniti dalla Circolare 13/E.
IMU
Per gli immobili inagibili per l'intero periodo d'imposta l'IMU è dovuta in misura ridotta (la base imponibile è ridotta al 50%), in quanto un'immobile non può essere esente di IMU. Vengono forniti inoltre tutti i chiarimenti necessari alla compilazione della dichiarazione modello 730 2013 e UNICO Persone fisiche 2013.
Variazione della Rendita Catastale
Viene chiarito il concetto secondo il quale la rendita catastale può essere modificata nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione); in questi casi è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e quindi ad ottenere la variazione della rendita catastale.
Ristrutturazioni edilizie
Il contribuente che ha sostenuto, su uno stesso immobile, spese per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno 2012, e per euro 96.000, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può portare in detrazione le spese sostenute dal 26 di giugno in poi fino all'importo di 96.000 euro, fruendo così della detrazione più conveniente del 50%. Inoltre, non è più necessaria la dichiarazione di esecuzione dei lavori per chi ha sostenuto spese di recupero del patrimonio edilizio superiori a 51.645,69 euro.
La dichiarazione di esecuzione dei lavori, prevista per i lavori che superano il limite di euro 51.645,69, non è necessaria anche se l'importo limite delle spese ammissibili è stato elevato da euro 48.000 a euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Sempre in tema di spese per interventi di recupero edilizio il contribuente che ha sostenuto, su un medesimo immobile, spese per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno 2012, e per euro 96.000, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può portare in detrazione le spese sostenute dal 26 di giugno in poi fino all'importo di 96.000 euro, fruendo così della detrazione del 50%. La circolare fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti sulle detrazioni per le spese di ristrutturazione nei casi di separazione legale e di decesso del conduttore che esegue i lavori.
Riqualificazione energetica degli edifici
Per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti a cavallo di due periodi d'imposta (2012 e 2013) e relativi allo stesso intervento, l'invio all'Enea della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuato nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non deve per forza avvenire entro il 30 giugno 2013. Lo stesso intervallo di tempo dalla fine dei lavori, 90 giorni, è valido anche per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013.
Per maggiori chiarimenti e per ottenere una consulenza specifica sulle varie problematiche connesse alle detrazioni fiscali ed alle modifiche apportabili alla rendita catastale dell'immobile, consigliamo di rivolgersi ad uno dei nostri qualificati Tecnici, chiedendo una consulenza ed un preventivo.