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Regione Liguria - Nuovo Regolamento APE e Energia

Con il Regolamento n. 1 del 21 febbraio 2018 la Regione Liguria impartisce nuove disposizioni in materia di Certificazione Energetica degli Edifici (APE) e per la conduzione e manutenzione degli impianti termici degli edifici.

Il Regolamento n. 1 del 21/02/2018 con oggetto "Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia)" è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 28/01/2018.

Con il presente regolamento vengono definiti :

a) i criteri per l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dei tecnici abilitati al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) in Regione Liguria;
b) la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati al Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Liguria (SIAPEL);
c) i piani e le procedure per la verifica a campione degli APE trasmessi al SIAPEL;
d) le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192);
e) i criteri per l’interconnessione tra SIAPEL e Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL).

Per quanto riguarda la Certificazione Energetica degli Edifici ci interessano i contenuti degli articoli da 3 a 12 che riportiamo di seguito, rimandando alla lettura del testo integrale scaricabile dal link a fondo pagina.


TITOLO II
CRITERI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI CUI ALL’ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA L. R. 22/2007 DEI TECNICI ABILITATI AL RILASCIO DELL’ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN REGIONE LIGURIA

Articolo 3
(Criteri per l’iscrizione)
1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e successive modificazioni e integrazioni , per iscriversi nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, ed essere abilitati alla redazione degli attestati di prestazione energetica in Regione Liguria, devono presentare apposita istanza, compilando il modulo on line reso disponibile sul portale della Regione Liguria www.ambienteinliguria.it nella sezionededicata alla certificazione energetica.

2. L’iscrizione nell’elenco viene effettuata previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 4
(Requisiti per l’iscrizione)
1. Per essere iscritti nell’elenco ed essere abilitati all’esercizio dell’attività di certificatore energetico degli edifici nel territorio della Regione Liguria occorre alternativamente:
a) essere in possesso di uno dei titoli previsti dall’articolo 2, comma 3, lettere da a) ad e) del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni, essere iscritti al relativo ordine e collegio professionale, ove esistente, ed essere abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
b) essere in possesso di uno dei titoli previsti dall’articolo 2, comma 4, lettere da a) a d) del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni. e di un attestato di frequenza con superamento dell’esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5 dell’articolo2 del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III
METODOLOGIA E PROCEDURE PER LA TRASMISSIONE DEGLI APE AL SIAPEL

Articolo 5
(Procedure per la trasmissione dell’APE al SIAPEL)
1. L’attestato di prestazione energetica, conforme al modello di cui all’appendice B) al decreto Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), composto dal file con estensione xml e dal corrispondente file con estensione pdf, compilati e firmati digitalmente dal soggetto certificatore, deve essere trasmesso per via telematica al SIAPEL tramite l’applicazione
dedicata alla certificazione energetica disponibile sul portale www.ambienteinliguria.it.
2. Ai fini della trasmissione, i files xml e pdf di cui al comma 1, possono essere generati mediante il software messo a disposizione gratuitamente dalla Regione Liguria o mediante altro software sviluppato nel rispetto delle disposizioni nazionali e secondo le specifiche pubblicate sul portale della Regione
3. Il tecnico abilitato per poter trasmettere l’attestato deve :
a) caricare il file con estensione xml, di cui al comma 2, firmato digitalmente;
b) caricare il file con estensione pdf corrispondente al file con estensione xml, firmato digitalmente;
c) pagare il contributo di cui all’articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Avvenuta la trasmissione, viene attribuito un numero di protocollo all’attestato di prestazione energetica.
5. A protocollazione avvenuta, l’APE non può più essere modificato. Gli attestati, dopo la protocollazione, rimangono a disposizione del tecnico abilitato che li ha rilasciati per essere visionati e stampati.
6. SIAPEL crea un file “ricevuta” con estensione pdf avente i seguenti contenuti:
a) nome, cognome e numero di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, del tecnico abilitato;
b) anno e codice identificativo dell’attestato di prestazione energetica;
c) data e numero del protocollo dell’attestato di prestazione energetica;
d) impronta del file con estensione pdf firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato;
e) impronta del file con estensione xml firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato.
7. Il file “ricevuta” è a disposizione del tecnico abilitato sul SIAPEL.
8. L’attestato di prestazione energetica diventa efficace solo dopo la sua protocollazione.
9. Qualora si renda necessario sostituire un attestato protocollato, tale sostituzione deve avvenire mediante l’apposita funzione presente nel SIAPEL.
10. Il tecnico abilitato deve consegnare al richiedente copia del file “ricevuta” di cui al comma 6 unitamente alla copia firmata dell’attestato di prestazione energetica.
11. I cittadini possono consultare la banca dati SIAPEL al fine di conoscere, in forma aggregata e anonima, i dati statistici, suddivisi per annualità, concernenti il numero degli edifici appartenenti alle varie classi energetiche.

Articolo 6
(Modalità per il pagamento del contributo)
1. Il pagamento del contributo di cui all’articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni. è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica dell’APE al SIAPEL.
2. I tecnici abilitati, per utilizzare il servizio di pagamento, devono accedere all’applicazione dedicata alla certificazione energetica di cui all’articolo 5 comma 1.
3. Il SIAPEL consente la trasmissione dell’APE solamente a seguito della conclusione con esito positivo del pagamento del contributo.
4. Le modalità operative di dettaglio per la trasmissione dell’attestato e per il pagamento del contributo sono specificate in un apposito manuale, reso disponibile sul SIAPEL.

TITOLO IV
PROCEDURE PER LA VERIFICA A CAMPIONE DEGLI APE TRASMESSI AL SIAPEL

Articolo 7
(Estrazione degli APE)
1. In conformità a quanto disposto dall’articolo 5 del D.M. 26/06/2015 gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati nella misura pari ad almeno il 2% della totalità degli attestati trasmessi al SIAPEL protocollati e non sostituiti durante l’anno solare antecedente a quello in cui avvengono i sorteggi.
2. Gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati in modo casuale mediante sorteggi, effettuati informaticamente.
3. Le verifiche sono prioritariamente orientate alle classi energetiche più efficienti, così come previsto dall’articolo 5 del D.M. 26/06/2015.
4. I sorteggi sono effettuati due volte l’anno, rispettivamente, nel mese di gennaio e nel mese di marzo. In ciascun sorteggio viene estratto almeno il 50% degli APE di cui al comma 1. Da entrambe le estrazioni sono esclusi gli APE sostituiti in data antecedente alle stesse. Dalla seconda estrazione inoltre sono esclusi gli APE sorteggiati durante la prima estrazione.
5. Gli attestati estratti sono sottoposti a procedimento di verifica anche nel caso in cui vengano sostituiti con un nuovo attestato.
6. Ai fini dell’estrazione, ciascun attestato viene conteggiato 1+N volte, dove N rappresenta il punteggio attribuito a ciascun attestato, variabile in base alla classe energetica certificata. Gli attestati che presentano il punteggio più elevato hanno maggiori probabilità di essere estratti.
7. I punteggi attribuiti agli attestati sono i seguenti:
a) N = 5 se l’APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A4;
b) N = 4 se l’APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A3;
c) N = 3 se l’APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A2;
d) N = 2 se l’APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A1;
e) N = 1 se l’APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica B;
f) N = 0 se l’APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alle classi energetiche dalla C alla G.
8. Il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione dell’avvio del procedimento di verifica mediante apposito avviso, contenente gli elementi di cui all’articolo 13, della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L’avviso viene effettuato dopo ciascuna estrazione degli attestati da sottoporre a verifica e contiene, altresì, il codice identificativo degli attestati estratti. Il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data dell’estrazione.
9. Tutti gli APE estratti sono sottoposti ad una prima verifica, tramite il codice catasto regionale degli impianti termici, volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici al servizio dell’edificio/unità immobiliare oggetto dell’APE.
10. Qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui al comma 9, l’APE conserva la sua validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, così come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia).
11. Per gli APE che risultano decaduti antecedentemente alla data di estrazione, non si procede alle ulteriori verifiche previste dall’articolo 9 e viene comunicata l’avvenuta decadenza.

Articolo 8
(Graduatoria di non conformità)
1. Ai fini dell’effettuazione delle ulteriori verifiche, ad ogni attestato estratto e non decaduto è assegnato un punteggio di non conformità calcolato secondo le modalità previste nell’allegato A.
2. Tale punteggio esprime le non conformità, riscontrate nell’attestato di prestazione energetica, dei parametri e degli indicatori individuati nell’allegato A, rispetto ai valori di riferimento, ai corrispondenti intervalli di ammissibilità ed agli ulteriori criteri di valutazione, anch’essi individuati nell’allegato medesimo. L’allegato A precisa, altresì, quali valori siano risultato di analisi statistiche svolte sugli attestati Anno 49 - N. 3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 28.02.2018 pag. 5trasmessi alla Regione negli anni precedenti, e quali siano determinati sulla base della normativa vigente e dei principi fisico-tecnici.
3. Per ogni estrazione, sulla base del punteggio di non conformità assegnato ad ogni APE, viene formata una graduatoria degli attestati seguendo un ordine decrescente.
4. Tali graduatorie vengono pubblicate sul sito web del soggetto incaricato delle verifiche. Gli attestati collocati in ciascuna graduatoria sono individuati mediante il loro codice identificativo.

Articolo 9
(Verifiche)
1. Ai fini dell’effettuazione delle ulteriori verifiche è individuato, secondo le modalità indicate nell’allegato A, un valore soglia che rappresenta il parametro di riferimento con cui confrontare i punteggi di non conformità assegnati agli attestati di prestazione energetica.
2. Per gli APE che risultano validi alla data di estrazione e che hanno riportato un punteggio di non conformità inferiore al valore soglia, il procedimento di verifica si conclude con esito positivo.
3. Gli APE che risultano validi alla data di estrazione e che hanno riportato un punteggio di non conformità superiore o uguale al valore soglia, vengono sottoposti alle ulteriori verifiche previste dal presente articolo.
4. I primi trenta attestati di ogni graduatoria, aventi un punteggio di non conformità superiore al valore soglia, vengono sottoposti a verifica con sopralluogo secondo le modalità di cui all’articolo 10.
5. Per i restanti attestati con un punteggio di non conformità superiore o uguale al valore soglia, la verifica consiste nella richiesta al soggetto certificatore di chiarimenti e/o della documentazione necessari a giustificare le non conformità riscontrate.
6. Qualora la documentazione o i chiarimenti non vengano forniti entro il termine perentorio assegnato, l’esito della verifica si considera negativo.
7. Qualora la documentazione o i chiarimenti inviati giustifichino le non conformità, dimostrandone la correttezza, l’esito della verifica si considera positivo.
8. Qualora la documentazione o i chiarimenti forniti non risultino sufficienti a giustificare le non conformità riscontrate, si procederà ad effettuare un sopralluogo presso l’edificio/unità immobiliare oggetto dell’attestato di prestazione energetica.
9. Qualora la documentazione o i chiarimenti confermino le non conformità riscontrate, l’esito della verifica si considera negativo.
10. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è sospeso in pendenza del termine assegnato per il compimento degli adempimenti richiesti dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 56/2009.
11. In tutti i casi di esito negativo della verifica, l’APE decade e si applicano, nei confronti del soggetto certificatore, le sanzioni amministrative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.
12. In tutti i casi di decadenza dell’APE, la stessa viene annotata sul SIAPEL.
13. Il soggetto certificatore deve conservare per almeno due anni i documenti riportanti i dati di ingresso per l’effettuazione della procedura di calcolo, che costituiscono parte integrante dell’APE, e metterli a disposizione del soggetto incaricato delle verifiche, in caso di specifica richiesta da parte dello stesso. Tale documentazione comprende, tra l’altro, il rilievo dell’immobile, i dati tecnici degli impianti centralizzati/autonomi al servizio dell’edificio/unità immobiliare, la documentazione fotografica acquisita durante il sopralluogo e l’eventuale relazione di progetto di cui all’articolo 8, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.

Articolo 10
(Sopralluoghi)
1. La data e l’orario del sopralluogo sono comunicati al proprietario attuale dell’immobile a cura del soggetto incaricato delle verifiche, con un anticipo di almeno 20 giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Contestualmente il soggetto incaricato delle verifiche provvede a dare comunicazione al soggetto certificatore dell’esecuzione del sopralluogo ai fini dello svolgimento della verifica.
2. Il proprietario, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, deve dare conferma scritta o telefonica. La data programmata per il sopralluogo potrà essere modificata qualora il proprietario ne faccia richiesta scritta o telefonica, con almeno 3 giorni di anticipo. La data non può comunque essere posticipata di un periodo superiore a 30 giorni rispetto a quella comunicata dal soggetto incaricato delle verifiche.
3. In caso di impianto termico centralizzato a servizio dell’edifico/unità immobiliare oggetto dell’APE, il proprietario deve contattare il responsabile dell’impianto termico per comunicare la data del sopralluogo al fine di consentire l’accesso ai locali tecnici al soggetto incaricato delle verifiche. L’accesso deve essere consentito gratuitamente. È inoltre fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire piena collaborazione ai condomini attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari per la verifica degli APE.
4. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni di cui al comma 2, il soggetto incaricato delle verifiche ne dà comunicazione senza indugio alla Regione per l’avvio del procedimento di revoca dell’APE.
5. Qualora il sopralluogo debitamente concordato non possa essere effettuato per cause imputabili al proprietario o al responsabile di impianto, il soggetto incaricato delle verifiche ne dà comunicazione senza indugio alla Regione per l’avvio del procedimento di revoca dell’APE.
6. Il soggetto incaricato delle verifiche è munito di tesserino di riconoscimento.
7. Il sopralluogo è diretto a rilevare tutte le grandezze dell’APE oggetto di verifica, individuate nell’allegato B. Tali grandezze sono quelle che concorrono in misura più significativa al calcolo della prestazione energetica dell’edificio/unità immobiliare, e che hanno contribuito a determinare il punteggio di non conformità di cui all’articolo 8, comma 1.
8. I criteri di valutazione di ogni grandezza sono specificati nell’allegato B.
9. La valutazione delle singole grandezze consente, attraverso la relazione individuata nell’allegato B, l’assegnazione all’APE di un punteggio di penalità che permette di valutare l’entità delle difformità accertate a seguito del sopralluogo.
10. Nell’allegato B è individuato il valore limite che rappresenta il riferimento con cui confrontare il punteggio di penalità proprio di ogni APE e le modalità per la determinazione dello stesso.
11. Qualora il punteggio di penalità dell’APE risulti inferiore o uguale al valore limite, l’esito della verifica si considera positivo.
12. Qualora invece, il punteggio di penalità dell’APE risulti superiore al valore limite, l’esito della verifica si considera negativo.
13. In tutti i casi di esito negativo della verifica, l’APE decade e, ai sensi dell’articolo 33, comma 10, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, nei confronti del soggetto certificatore, le sanzioni amministrative di cui all’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005 e successive mo-
dificazioni.
14. In tutti i casi di decadenza dell’APE, la stessa viene annotata sul SIAPEL.

Articolo 11
(Comunicazioni)
1. Il responsabile del procedimento comunica l’esito della verifica e l’eventuale decadenza dell’APE, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al soggetto certificatore, al proprietario attuale dell’edificio/unità immobiliare ed al proprietario dell’edificio/unità immobiliare al momento della trasmissione in via telematica dell’APE al SIAPEL, ove diverso da quello attuale.

Articolo 12
(Accertamento della violazione e processo verbale)
1. Il soggetto incaricato delle verifiche, accertata la violazione di norme che prevedono l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 15, comma 3, del d.lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni, provvede alla redazione di apposito processo verbale che viene notificato al soggetto certificatore e alla Regione Liguria, autorità competente ad irrogare la sanzione.
2. Per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), e successive modificazioni.


Scarica il Testo integrale del Regolamento n. 1 del 21 febbraio 2018.

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