In data odierna è stata pubblicata la nuova F.A.Q. 6.1.ee relativa al distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino.
Pubblichiamo di seguito il testo integrale della nuova Faq 6.1.ee del 04/12/2017.
6.1.ee
Il distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, comporta l’obbligo di dotarsi di APE e di diagnosi energetica?
Come definito nel punto 8.5 dell’Allegato al DDUO 2456/2017, l’obbligo di diagnosi è previsto anche in caso di distacco dall’impianto centralizzato anche di un solo utente/condomino, nel caso l’impianto da cui ci si distacchi abbia una potenza termica nominale del generatore maggiore o uguale a 100 kW.
Per le fattispecie del punto 8.5 dell’Allegato al DDUO 2456/2017, non è invece richiesto di dotarsi di APE.
Resta inteso che, l’obbligo di dotarsi di APE, diventerebbe cogente nel momento in cui l’edificio in questione (o le unità immobiliari in questione) rientri nei casi per i quali sia previsto l'obbligo di dotazione dell'APE ai sensi del DDUO 2456/2017 (Esempio: Locazione, Compravendita, ecc).
Fonte : www.cened.it







