Legge n. 124/2017 (Legge Concorrenza)
Con l'entrata in vigore della Legge n. 124 del 04/08/2017 (Legge Concorrenza) per i professionisti diventano obbligatorie una serie di nuove incombenze;
vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Per quanto riguarda i compensi professionali ed il relativo preventivo, l'articolo 9 comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 (così come modificato dal comma 150 dell'art. 1 della Legge n. 124/2017) stabilisce che:
- Il compenso per le prestazioni professionali deve essere concordato al momento del conferimento dell'incarico professionale;
- Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
- Il professionista deve indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- La misura del compenso deve essere sempre resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;
- Il professionista deve comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
Riferimenti normativi:
Legge del 07/08/2015 n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015
Articolo 1 Comma 150 della Legge n. 124/2017 (in vigore dal 29/08/2017)
All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al secondo periodo, dopo le parole: «Il professionista deve rendere noto» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,» e, al terzo periodo, dopo le parole: «la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente» sono inserite le seguenti: «obbligatoriamente, in forma scritta o digitale,».
Articolo 1 Comma 152 della Legge n. 124/2017 (in vigore dal 29/08/2017)
Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.
Decreto-legge del 24/01/2012 n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2012 - supplemento ordinario
Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27.
Articolo 9 Comma 4.
Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.