12/04/2017
Pubblicate da Regione Lombardia due nuove FAQ 6.3.m e 9.3.c
6.3.m
Nel caso di impianti termici non allacciati a una rete di alimentazione e per i quali non vengono rispettate le prescrizioni relative alle operazioni di controllo dell'efficienza energetica, è prevista la decadenza dell’APE ai sensi del punto 12.8 dell'Allegato al DDUO 2456/2017?
Il punto 12.8 dell’Allegato al DDUO 2456/2017 prevede che la decadenza dell’APE non si applichi qualora le operazioni di controllo di efficienza energetica non vengano condotte a seguito del mancato allacciamento dell’impianto stesso alla rete; tale previsione si riferisce solo agli impianti alimentati da un rete mentre non si applica agli impianti ad alimentazione autonoma (es: biomassa, GPL o altre tipologie di impianto che non necessitano di allacciamento ad una rete); pertanto, nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni per i suddetti impianti, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.
9.3.c
Quando è possibile calcolare le perdite termiche del circuito di ricircolo del sottosistema di distribuzione di ACS, avvalendosi delle dimensioni dell'edificio, secondo la formula 7.24 dell’Allegato H al DDUO 2456/2017?
Come indicato al paragrafo 7.4.3 dell'Allegato H al DDUO 2456/2017, "Ai soli fini della certificazione energetica e in assenza di informazioni più dettagliate e specifiche, la perdita termica del circuito di ricircolo del sottosistema di distribuzione può essere calcolata come somma delle perdite dei tratti di rete di lunghezza LV e LS, che appartengono all’anello di ricircolo (si veda Figura 7.4), attribuendo alle varie lunghezze dei valori convenzionali in funzione delle dimensioni dell’edificio, oltre che valori convenzionali delle dispersioni specifiche."
Secondo la UNI EN 15316-3-2:2008, i valori convenzionali della lunghezza dei tratti della rete di distribuzione con anello di ricircolo LV, LS, LSL calcolati con le formule del Prospetto 7.III, sono basati su un’area utile media di 80 m2 del fabbricato (si veda area utile in grigio nella Figura 7.4 dell’Allegato H al DDUO 2456/2017 sopra richiamato) e una lunghezza media della tubazione di 6 m, pertanto è necessario verificare che l'edificio considerato rientri in tale casistica.
Si specifica che l'edificio da considerare è il fabbricato oggetto di APE (che può essere costituito da uno o più subalterni come definito nel punto 12.2 dell’Allegato al DDUO 2456/2017), pertanto i valori considerati non saranno oggetto di ripartizione.
Qualora invece si sia in presenza di un'unità immobiliare oggetto di APE avente un ricircolo condiviso con altre unità immobiliari non oggetto di APE, sarà necessario utilizzare il metodo analitico delle perdite di acs selezionando l'opzione del software "Lunghezza tubazioni ricircolo nota" e inserendo la lunghezza dei tratti di rete stimati e relativi alla sola porzione di fabbricato oggetto di APE.
Fonte : FAQ Cened







