30/03/2017
Con l'approvazione del Decreto 3490 del 29/03/2017 Regione Lombardia ridefinisce i criteri per l'accertamento sulla conformità degli Attestati di Prestazione Energetica (APE).
Nel caso in cui l’accertamento documentale evidenzi la presenza di errori minori è previsto l’obbligo di aggiornamento dell’Attestato di Prestazione Energetica, in conformità alla procedura di calcolo vigente alla data del primo deposito presso il CEER, in capo al Soggetto certificatore entro il termine di 30 giorni dalla notifica degli estremi della violazione, pena l’irrogazione della sanzione prevista dalla l.r. 24/2006 e s.m.i..
Nell'Allegato al Decreto vengono inoltre definiti e criteri di selezione degli Attestati da controllare in funzione del fattore di rischio; sono inoltre presenti tutte le tabelle e le formule atte a determinare il peso degli errori e la conseguente funzione di penalità.
Per gli APE prodotti ai sensi del DDUO N.6480/2015 l'esito dell'accertamento sarà positivo solo se risulteranno rispettate tutte le seguenti condizioni:
- Funzione di Penalità (FP) < 0,15;
- Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d’errore pari a NC;
- Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d’errore pari a DV;
- Superficie utile dichiarata < (1+0,15) * Superficie utile rilevata;
- Volume netto dichiarato > (1-0,15) * Volume netto rilevato;
- Superficie solare fotovoltaico dichiarata < (1+0,20) * Superficie solare fotovoltaico rilevata;
- Superficie solare termico dichiarata < (1+0,20) * Superficie solare termico rilevata.
Per gli APE prodotti ai sensi del DDG N.5796/2009 l'esito dell'accertamento sarà positivo solo se risulteranno rispettate tutte le seguenti condizioni:
- Funzione di Penalità (FP) < 0,20;
- Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d’errore pari a NC;
- Non è stata rilevata non conformità per nessuno dei parametri contraddistinti da peso d’errore pari a DV;
- Superficie utile dichiarata < (1+0,15) * Superficie utile rilevata;
- Volume netto dichiarato > (1-0,15) * Volume netto rilevato;
- Superficie solare fotovoltaico dichiarata < (1+0,20) * Superficie solare fotovoltaico rilevata.
Nel caso in cui il generatore di calore serva la sola volumetria oggetto di accertamento, alle precedenti condizioni sono aggiunte le seguenti:
- Potenza termica nominale al focolare dichiarata > (1-0,30) * Potenza termica nominale al focolare rilevata;
- COP/GUE mensile dichiarata < (1+0,30) * COP/GUE mensile rilevata
Vista la complessità e la delicatezza dell'argomento, consigliamo ai nostri lettori di scaricare e leggere il testo integrale del Decreto 3490 del 29/03/2017, in attesa che sia reso noto il testo ufficiale, dopo la pubblicazione sule BURL.
Scarica il Decreto 3490 del 29/03/2017
Scarica l'Allegato
Fonte : Infrastrutture Lombarde.







