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Regione Campania - Approvato Disegno di Legge su "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici"

27/02/2017

Con Comunicato stampa n. 59 del 22/02/2017 la Regione Campania informa che il nuovo disegno di Legge avente per oggetto "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici" è stato approvato dalla Giunta Regionale.

La Giunta della Regione Campania ha approvato il nuovo disegno di Legge in materia di Impianti Termici e Certificazione Energetica degli Edifici.

Riportiamo di seguito il Comunicato n. 59 del 22/02/2017:

"Con il Disegno di Legge su "Norme in materia di impianti termici e di certificazione energetica degli edifici" approvato in Giunta, su proposta del Vicepresidente Fulvio Bonavitacola e dell'Assessore alle Attività produttive Amedeo Lepore, la Regione Campania si dota una norma quadro sulla tematica dell’efficienza energetica degli edifici, sia con riferimento agli Attestati di Prestazione Energetica (APE) che agli Impianti Termici per la climatizzazione invernale ed estiva, in armonia con le normative nazionali. Le norme contenute in questo DdL prevedono l’istituzione del Catasto Energetico Regionale, articolato nel Catasto regionale degli Impianti Termici e nel Catasto regionale degli attestati di prestazione energetica, che consentirà alla Regione di disporre di uno strumento per le operazioni di verifica e controllo previste dalle norme nazionali ma anche di analisi per i fini della pianificazione delle azioni di promozione dell’uso efficiente dell’energia e, in generale, in tutti gli atti di programmazione strategica della Regione.

Con il monitoraggio delle performance del patrimonio edilizio e grazie ai database di dati energetici degli edifici e degli impianti in essi installati, si avranno indicatori e trend di consumo e fabbisogno necessari per la calibrazione delle azioni di sostegno ed incentivazione, e si potranno pianificare gli interventi di riqualificazione, con un prevedibile impulso alla crescita economica legata anche alle attività edilizie.

Nel Disegno di Legge sono altresì sono fissati i principi per lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento degli impianti termici, sulla loro efficienza energetica e sugli attestati di prestazione energetica degli edifici. Si prevede, infatti, che le Autorità Competenti, ovvero i comuni con più di quarantamila abitanti e delle province per la restante parte del territorio, svolgano i controlli con le modalità e le cadenze previste nell'articolato normativo e nei suoi allegati.

Sono infine previste forme di sgravio e/o esenzione dal pagamento dei contributi di gestione per i soggetti in regola per più anni consecutivi con gli adempimenti previsti."

Fonte : Regione Campania.


Proponiamo di seguito anche il testo integrale del Disegno di Legge :

 DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Norme in materia di esercizio, controllo, manutenzione, accertamento ed ispezione degli impianti termici e modalità di accertamento ed ispezione sulle attività di certificazione energetica degli edifici.

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Nel rispetto del Titolo V della Costituzione e dello Statuto regionale, la Regione Campania disciplina le attività di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, di seguito denominati «impianti termici». Le presenti disposizioni si applicano agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva nonché di preparazione dell’acqua calda sanitaria, installati sul territorio regionale, come definiti dall’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”.

2. La Regione disciplina, inoltre, le modalità di tenuta del Sistema informativo degli attestati di prestazione energetica degli edifici, in acronimo A.P.E., redatti in conformità alle prescrizioni, in tema di calcolo della prestazione energetica, contenute nel D.lgs. 192 del 2005.

Art. 2

Autorità Competenti

1. Le Autorità competenti sono i soggetti istituzionali cui sono affidate le funzioni di controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici e di controllo sugli Attestati di Prestazione energetica di cui al successivo articolo 14.

2. La Regione Campania individua quali Autorità Competenti tutti i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e, per i restanti Comuni, la Città Metropolitana di Napoli e le Province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno secondo i rispettivi ambiti territoriali di competenza.

3. Le Autorità competenti individuate nel comma 2, sulla base di specifici protocolli d’intesa e previa comunicazione alla Regione Campania, possono stabilire modalità condivise per la realizzazione delle attività ad esse attribuite dalla presente legge.

4. I Comuni comunicano al competente ufficio regionale, entro il termine del 31 dicembre 2017, la volontà svolgere le attività di cui comma 2. Qualora non vi provvedano oppure dichiarino, anche successivamente, di non voler ulteriormente provvedere, le stesse sono svolte dalla Provincia competente per territorio, previa comunicazione da parte della Regione.

5. La Regione Campania esercita le funzioni regolamentari e di coordinamento complessivo in materia di esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici nonchè di istituzione e gestione del catasto impianti e del sistema informativo degli attestati di prestazione energetica degli edifici. In caso di inadempienza delle Autorità competenti territoriali nell’espletamento delle funzioni pubbliche affidate, la Regione Campania, previa diffida a provvedere, attiva i previsti poteri sostitutivi anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

6. Le Autorità competenti possono svolgere le attività di propria competenza anche mediante affidamento del servizio ad organismi esterni qualificati ed in possesso dei requisiti di cui all'allegato C) del DPR 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), denominati soggetti esecutori, per la gestione e l'implementazione delle attività riguardanti l'accertamento e l'ispezione degli impianti termici nonchè per le attività di controllo sugli attestati di prestazione energetica di cui al successivo articolo 14.Art. 3

Catasto Energetico

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito sul territorio regionale il Catasto energetico regionale.

2. Il Catasto energetico di cui al comma 1 si articola nel Catasto unico regionale degli Impianti Termici di cui all'articolo 10 e nel Sistema informativo regionale degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 13 e persegue le seguenti finalità :

a. coordinamento nelle attività oggetto delle presenti disposizioni;
b. supporto tecnico verso le autorità competenti in materia di accertamenti e ispezioni sui dati degli impianti termici;
c. supporto tecnico verso i soggetti abilitati al rilascio degli attestati di prestazione energetica
e i collegi o ordini professionali di appartenenza in ordine all’utilizzo della procedura telematica;
d. gestione attraverso il sistema telematico della documentazione relativa ai controlli periodici ed alle ispezioni effettuate sul territorio regionale;
e. estrazione ed elaborazione dei dati necessari alla Regione Campania per la predisposizione delle relazioni relative alle attività ispettive espletate dalle autorità competenti e di altri elaborati e studi a fini programmatori che necessitano dei dati registrati all’interno del Catasto energetico regionale;
f. gestione e verifica del corretto operato e della regolarità nel flusso delle informazioni da parte degli utenti del sistema attraverso il monitoraggio dei dati ricevuti;
g. rendere disponibili i dati del Catasto per tutti gli scopi previsti dalla normative.

3. Per il perseguimento delle finalità indicate al comma 2, la Direzione Generale competente, nell’ambito delle risorse rivenienti dalla previsione formulata dall’articolo 19 è autorizzata, direttamente ovvero per il tramite di società in house, a stipulare apposita convenzione con ENEA ai fini della progettazione, realizzazione e mantenimento in esercizio di un sistema automatizzato per la gestione del processo di certificazione degli edifici e per il catasto degli impianti termici.

TITOLO I

Disciplina delle procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici e gestione del catasto unico regionale degli impianti termici

Art. 4

Soggetti responsabili degli impianti termici

1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico ed il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto. Il responsabile dell'impianto è individuato in base alla tipologia di impianto termico. In particolare, il responsabile dell'impianto termico è:

a) il proprietario o l’utilizzatore dell’unità abitativa al cui servizio è installato l’impianto termico nel caso di abitazioni od unità abitative dotate di impianto termico autonomo;
b) l’amministratore del condominio nel caso di impianti termici centralizzati al servizio dell’edificio condominiale;
c) il terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, esclusivamente nei casi previsti dall’art. 6 del DPR 74/2013, qualora sia stato formalmente delegato da una delle figure precedenti.

2. Il terzo responsabile informa l’autorità competente della delega ricevuta, entro dieci giorni dal conferimento della stessa, con atto scritto avente data certa ed utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale in recepimento dell'allegato 12 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/05 e del D.P.R. n. 74/2013 .

3. Il cambio di soggetto responsabile (nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile) è comunicato all’Autorità competente a cura del nuovo responsabile, utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale in recepimento degli allegati 11 e 13 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013:

a) entro 10 giorni , se il cambio è conseguente alla nomina di un nuovo responsabile per gli impianti condominiali;
b) entro 30 giorni per gli impianti singoli a servizio di specifiche unità immobiliari se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario e/o utilizzatore e/o occupante a qualsiasi titolo.

4. La revoca, la rinuncia o la decadenza dall’incarico di terzo responsabile previa comunicazione recettizia tra le parti, è comunicata all’Autorità competente entro i successivi 2 giorni lavorativi a cura di una delle parti, tutto in conformità a quanto verrà disciplinato, con apposito provvedimento, nella modulistica da predisporsi a cura della struttura regionale competente.

5. Il Responsabile dell’impianto si avvale di un tecnico, denominato “Manutentore”, che, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, è incaricato ad eseguire le operazioni di manutenzione e controllo degli impianti termici di cui all' articolo 5 e ad effettuare i controlli di efficienza energetica di cui all' articolo 6 con le modalità, le prescrizioni e la tempistica previste dalla presente legge regionale.

6. Il Manutentore coadiuva il Responsabile dell’impianto nelle comunicazioni previste dalla presente legge e nelle attività di pagamento del contributo di gestione di cui all’articolo 12.

Art. 5

Manutenzione e controllo

1. Il responsabile dell’impianto termico provvede ad eseguire le operazioni di controllo e di manutenzione conformemente a quanto previsto dall’art.7 del D.P.R. 74/2013 con le cadenze ivi previste.

2. Il responsabile dell'impianto provvede a far aggiornare il libretto di impianto utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione regionale e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

3. L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici, di seguito manutentore, esegue dette operazioni secondo gli standard qualitativi di settore e a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine di ciascun intervento, l'operatore incaricato ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico ed una sintesi di efficienza dell‘impianto riportando, tra l’altro, il volume totale del consumi dell’impianto nell‘anno solare antecedente la verifica ed i metri quadri complessivi serviti dall’impianto. Il rapporto di controllo tecnico e la sintesi di efficienza redatti utilizzando i modelli predisposti dall'amministrazione regionale, sono consegnati al responsabile dell’impianto che li conserva allegandoli al libretto di impianto.

4. La documentazione è conservata dal responsabile dell’impianto per anni 5 ed esibita all’atto dei controlli e delle verifiche ispettive.

Art. 6

Controlli di efficienza energetica

1. Il controllo di efficienza energetica di cui al presente articolo è obbligatorio per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata.

2. Il controllo di efficienza energetica, eseguito in coerenza con le cadenze previste al successivo comma 6, prevede la compilazione, in tutte le sue parti, del pertinente rapporto di controllo, in acronimo RCEE, quale indicato nell’allegato A) del DPR 74/2013 secondo i modelli predisposti dall'amministrazione regionale.

3.Le figure professionali abilitate trasmettono al Catasto degli Impianti termici territorialmente competente di cui all'art. 10, di seguito denominato "Catasto", una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica. Al fine di assicurare l'aggiornamento continuo del Catasto, la trasmissione è eseguita, esclusivamente per via telematica, entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo e comunque non oltre il termine fissato dalla autorità competente. La ricevuta di avvenuta acquisizione al Catasto del rapporto di controllo è resa disponibile a completamento della corretta trasmissione dello stesso.

4. Ai fini della validità della trasmissione di cui al comma 3, è necessario aver provveduto al versamento dello specifico contributo impianti termici, secondo quanto specificato al successivo articolo 12 in coerenza con le modalità e le procedure stabilite dalle autorità competenti.

5. Qualora da parte del manutentore venga trasmesso al Catasto un rapporto di controllo di efficienza energetica da cui si evince un rendimento di combustione inferiore al minimo di legge o nel caso venga riscontrata dal manutentore una anomalia tale da rendere l’impianto non sicuro all’utilizzo, l’impianto sarà oggetto di visita ispettiva da parte dell’Autorità competente, con addebito dei costi secondo quanto riportato all'articolo 7.

6. La cadenza e validità del rapporto di controllo di efficienza energetica, per ciascuna tipologia di impianto, decorre dalla data di rilascio del rapporto di controllo redatto con I contenuti minimi e la tempistica prevista nell’Allegato A) della presente legge.

7. Nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento non si applica il controllo di efficienza energetica di cui al comma 1.

8. Ai fini dell’implementazione del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici di cui all’articolo 10, gli impianti alimentati da fonte biomassa di cui al comma 6, sono soggetti alla trasmissione del rapporto di controllo tecnico connesso alla manutenzione di cui all’articolo 4, corredato del corrispondente Contributo Impianti termici di cui all’art. 12, comma 2, nella misura ridotta del 50%.

9. Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici.

Art. 7

Accertamenti ed ispezioni

1. L’autorità territorialmente competente provvede all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, provvede ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere i coerenti adeguamenti tecnici e documentali.

2. L'Autorità competente, in base al numero dei Rapporti di Controllo pervenuti, dispone un numero annuale di ispezioni. A tal fine, le singole Autorità competenti, sottoposta al coordinamento della Regione Campania, disciplinano le modalità di ispezione e i criteri utilizzati per l’individuazione degli impianti da ispezionare nel rispetto dei livelli minimi indicati nei commi 3, 4, 5 e 6.

3. Sono soggetti ad ispezioni gli impianti di:
a) climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW;
b) climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW;
c) produzione di acqua calda sanitaria di potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW, con esclusione di quelli al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

4. Le ispezioni sono disposte prioritariamente quando:

a) il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto ad inviare o ha inviato in ritardo il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica o lo stesso è privo dell'attestazione di pagamento del contributo impianti termici di cui all'art. 12 della presente legge;

b) a seguito dell'accertamento non sono state soddisfatte le richieste di integrazioni documentali e/o modifiche tecniche;

c) vi è una espressa richiesta da parte del responsabile dell'impianto;

d) in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo e manutenzione di cui dell’articolo 5;

4. Sono altresì sottoposti ad ispezione con il metodo a campione:
a) gli impianti termici per i quali risulti pervenuto il pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE), diversi da quelli di cui al comma 4, lettere a) b) e c). Il campione è determinato annualmente dall’Autorità competente territoriale, ovvero dal soggetto esecutore, mediante sorteggio ed è pari almeno al 3 per cento dei rapporti pervenuti, con priorità per gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 10 anni;

b) gli impianti termici civili di potenza termica nominale al focolare superiore a 35 kW ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del D.lgs 152/2006. Il campione è determinato annualmente dall’Autorità competente territoriale, ovvero dal soggetto esecutore, a margine delle altre ispezioni programmate e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

5. Le Autorità competenti, prima dell'avvio delle verifiche, trasmettono alla Regione Campania i piani di verifica a campione di cui al comma 4 e l'elenco dei soggetti campionati. I piani si intendono approvati entro 30 giorni in assenza di osservazioni.

6. Le Autorità competenti eseguono con le cadenze temporali di seguito riportate le ispezioni sugli impianti:
a) dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare una volta all’anno;
b) dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni due anni;
c) dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW, da ispezionare almeno una volta ogni quattro anni.

7. I costi delle ispezioni sono a carico del responsabile dell’impianto secondo le modalità determinate dall’Autorità Competente salvo i casi previsti dai precedenti commi 4 e 6.

Art. 8

Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l’impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.

2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli generatori, trasmettono all’Autorità competente, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione da rendersi ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, secondo la modulistica predisposta dall'amministrazione regionale in recepimento dell'allegato 14 delle Linee Guida Enea in materia, adottate ai sensi del D.Lgs 192/05 e del D.P.R. n. 74/2013. Una copia di tale dichiarazione è allegata al libretto d’impianto.

3. L’eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione del relativo rapporto all’Autorità competente.

Art. 9

Impianti centralizzati

1. A decorre dal 1/7/2017, le Autorità competenti come individuate all’articolo 2, in concomitanza con le verifiche periodiche di cui all'articolo 6, accertano il rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 9, comma 5 del D. Lgs. 102/14 in materia di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Art. 10

Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici

1. La Regione Campania e le Autorità competenti concorrono alla realizzazione del Catasto Regionale degli Impianti termici ubicati sul territorio regionale, per come segue:
a) La Regione Campania istituisce, gestisce ed aggiorna, direttamente o per il tramite di una società in house, il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici degli Edifici, d’ora innanzi denominato "CURIT", quale parte integrante del Catasto Energetico Regionale. Tale strumento contiene i dati significativi che concorrono alla costituzione del catasto nazionale degli impianti termici e che risultano contenuti negli strumenti, riportati alla successiva lettera b), gestiti da ciascuna Autorità competente;
b) Ciascuna Autorità competente istituisce, ove non presente, gestisce ed aggiorna il Catasto degli Impianti termici relativi al territorio di competenza, di seguito denominato "Catasto", assicurando l'aggiornamento continuo mediante confluenza dei dati sul CURIT.

2. Il Catasto di ciascuna Autorità competente contiene in particolare la seguente documentazione in formato digitale:
a. scheda identificativa dell’impianto;
b. libretto di impianto;
c. rapporti di controllo di efficienza energetica;
d. rapporti di ispezione eseguiti dall’Autorità competente;
e. rapporti di manutenzione e/o controllo;
f. dichiarazione di manutenzione art. 7, DPR 74/2013;
g. documenti di gestione dell’impianto, quali a titolo esemplificativo: nomina di terzi responsabili, dichiarazioni di disattivazione.

3. Ogni impianto censito è individuato nel Catasto da un “codice impianto” alfanumerico assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica del Catasto stesso. Tale codice è riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all’impianto.

4. Il Catasto, disponibile in ambiente web sul portale istituzionale di ciascuna Autorità competente e raggiungibile anche dal portale della Regione Campania, permette la consultazione dei dati e dei documenti in esso contenuti. Il Catasto consente altresì la compilazione e l'aggiornamento della documentazione riportata al comma 2 attraverso una procedura di registrazione tramite credenziali univoche per ogni operatore abilitato alla installazione e/o alla manutenzione e controllo degli impianti termici. Ai suddetti operatori viene infatti attribuita, all’atto di registrazione presso il Catasto, una password tramite la quale gli stessi potranno successivamente accedere ai dati degli impianti esistenti da essi manutenuti, ovvero inserire impianti di nuova installazione.

5. Per i nuovi impianti, l’accatastamento avviene entro e non oltre 30 giorni dalla data di redazione della dichiarazione di conformità.

6. Nel caso in cui l’impianto sia già presente nella banca dati, il codice catasto viene attribuito alla prima richiesta di accesso ai dati di impianto da parte dell’operatore incaricato del controllo e manutenzione al fine di inserire il primo rapporto di controllo di efficienza energetica in formato digitale. E’ compito dell’operatore verificare che i dati già presenti nel Catasto siano congruenti con quelli in suo possesso. In caso contrario l'operatore apporta le necessarie correzioni. La Giunta regionale della Campania verifica le modalità di integrazione della banca dati del CURIT con i dati provenienti dall’Agenzia del Demanio al fine di consentire una piena corrispondenza tra i dati relativi agli impianti termici e le consistenze immobiliari.

7. L’installatore all’atto della registrazione di un nuovo impianto o il manutentore alla prima trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica successivo al suo primo intervento sull’impianto, attestano sotto la propria responsabilità di aver ricevuto incarico formale da parte del Responsabile di impianto.

8. Al fine di promuovere la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso ciascuna autorità competente, ai sensi dell'art.9 comma 3 del D.Lgs 192/2005:
a) il responsabile dell'impianto termico comunica entro 120 giorni all'Autorità competente l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonché le eventuali successive modifiche significative;
b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'Autorità competente l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno.

9. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione della banca dati sono riportate in un apposito manuale che sarà reso disponibile da ciascuna Autorità competente.

Art. 11

Informazione e formazione

1. La Regione, anche attraverso le autorità competenti, provvede a promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini sugli obblighi previsti dalla presente legge..

2. La Regione provvede a promuovere programmi per la qualificazione e l’aggiornamento professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici, nonchè ad avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione.

3. La Regione e le autorità competenti possono promuovere la sottoscrizione di accordi volontari con le associazioni di categoria degli operatori di settore e delle associazioni a difesa dei consumatori finalizzati a favorire la riqualificazione, l’aggiornamento professionale degli operatori del settore nonchè a calmierare i prezzi relativi alle attività di controllo e manutenzione.

4. La Regione, al fine di procedere alla sensibilizzazione dei cittadini a un uso consapevole degli impianti, redige un rapporto periodico annuale da cui rilevare la media dei consumi degli impianti termici per mq e ogni altro dato rilevante al fine di determinare lo stato dell’efficientamento energetico degli edifici anche attraverso profilature degli impianti e zonizzazione dei siti di installazione.

5. Ciascun impianto, ai fini della comunicazione annuale ai titolari, è classificato in termini di efficienza e i risultati dell’analisi condivisi con il titolare dell’impianto sulla base della “sintesi di efficienza” redatta in occasione della installazione ovvero della manutenzione periodica, tenuti presenti anche i consumi medi registrati in zone simili e/o attesi. La classificazione, avente carattere divulgativo, rappresenta in modo chiaro e comprensibile il grado di efficienza dell’impianto attraverso una suddivisione in tre o più livelli l’efficienza raggiunta dall’impianto in relazione ai consumi. I risultati possono essere inviati a ciascun titolare sull’indirizzo mail utilizzato per la registrazione ovvero pubblicati sulla home page del portale Curit di ciascun titolare.

Art. 12

Contributi di gestione

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'10 del D.P.R. 74/2013, i costi di gestione di ciascun Catasto, dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni, sono a carico dei responsabili degli impianti con equa ripartizione tra gli stessi.

2. A tal fine è istituito:
a) il Contributo Impianti Termici, applicato agli impianti per i quali il rapporto di controllo di efficienza energetica è trasmesso all’autorità competente nei termini prescritti;
b) il Contributo Attività Ispettiva, applicato agli impianti termici oggetto di ispezione onerosa di cui all’articolo 7 della presente legge.

3. Il Contributo Impianti Termici e il Contributo Attività Ispettiva sono riscossi dalle Autorità Competenti che a tal fine disciplinano le modalità di riscossione, adeguandosi alle linee guida in materia, approvate dalla Giunta Regionale della Campania, e determinano le quote a carico di ciascun responsabile di impianto in funzione del tipo di impianto e della potenza nei limiti di cui all’Allegato B della presente Legge.

4. Con cadenza annuale, l’autorità territorialmente competente trasferisce alla Regione, o all’organismo da essa delegato, la quota annua del Contributo Impianti Termici destinata alla copertura dei costi inerenti l’implementazione e la gestione delle attività di coordinamento del Catasto Regionale Impianti Termici (CURIT) nonché dei correlati servizi.

5. La quota annua regionale del Contributo Impianti Termici scaturisce dal prodotto tra il limite superiore in KW della fascia di appartenenza dell’impianto termico, quale definito nell’Allegato B alla presente legge, e una costante espressa in euro. In via di prima applicazione, la costante è fissata in euro 0,013 (zerovirgolazerotredici). La Giunta Regionale della Campania determina le variazioni alla costante in ragione della necessità di assicurare la copertura dei costi delle attività ad essa assegnate dalla presente Legge.

6. Le Autorità Competenti prevedono forme di sgravio e/o esenzione per i soggetti in regola per più anni consecutivi con gli adempimenti previsti dalla presente legge.

TITOLO II

Disciplina delle procedure per l’esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sulle attività di certificazione energetica degli edifici

Art. 13

Attestato di prestazione energetica

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 75/2013 rilasciano e trasmettono l’attestato di prestazione energetica (APE) esclusivamente tramite il sistema informativo regionale degli attestati di prestazione energetica, denominato SIRAPE e parte integrante del Catasto Energetico Regionale, implementato e gestito dalla Regione Campania al fine di garantire la compatibilità con il sistema informativo nazionale.

2. Il sistema informativo regionale degli attestati di prestazione energetica (SIRAPE) è implementato e gestito direttamente dalla struttura regionale competente per materia ovvero per il tramite di una propria società regionale in house. In tal caso, la struttura regionale competente per materia approva un piano di gestione biennale.

3. Ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 192/2005, l’attestato di prestazione energetica è prodotto per gli edifici di nuova costruzione, per quelli sottoposti a ristrutturazione importante, per gli edifici esistenti soggetti a vendita, trasferimento a titolo gratuito o a nuova locazione, nonché nel caso in cui siano oggetto di annunci commerciali di vendita o locazione.

3. Per le procedure di calcolo della prestazione energetica per la redazione degli attestati di prestazione energetica si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia nazionali e alle norme tecniche vigenti.

Art. 14

Controlli sugli attestati di prestazione energetica

1. I controlli sulla congruità, completezza e veridicità dei dati contenuti negli attestati di prestazione energetica sono svolti dalle autorità competenti di cui all’articolo 2 tramite il metodo a campione secondo i criteri indicati all’articolo 5 del D.P.R. 75/2013 e all’articolo 5 del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (Linee Guida APE).

2. La verifica di conformità dei risultati riportati sugli attestati di prestazione energetica può essere svolta anche su richiesta di terzi con addebito dei relativi costi, nella misura prevista dall’Allegato C.

Art. 15

Registrazione e accreditamento dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di rilascio degli attestati di prestazione energetica

1. L’accreditamento dei soggetti certificatori è la modalità attraverso cui la Regione provvede alla registrazione nello specifico elenco regionale dei richiedenti.

2. L’accreditamento si svolge esclusivamente in modalità telematica mediante l’apposito applicativo nell’ambito del SIRAPE e prevede la verifica della completezza e conformità della documentazione presentata e, in caso di esito positivo, la registrazione nell’elenco regionale e l’assegnazione del codice di accreditamento per il rilascio e la trasmissione telematica degli attestati di prestazione energetica degli edifici, aventi i requisiti previsti dal D.P.R. 75/2013.

Art. 16

Contributo per l’accesso al sistema regionale di accreditamento

1. Per l’accesso al sistema regionale di accreditamento da parte dei soggetti interessati è previsto, il versamento di un contributo, una tantum, di euro 50,00, da versare all’atto della domanda.

2. Per l’inserimento degli attestati di prestazione energetica da parte dei soggetti accreditati è previsto il versamento di un contributo di euro 10,00 per ciascun attestato, da versare all’atto del rilascio o della trasmissione.

3. La Giunta Regionale della Campania determina le variazioni agli importi di cui ai commi 1 e 2 in ragione della necessità di assicurare la copertura dei costi delle attività ad essa assegnate dalla presente Legge.

4. Le risorse in entrata di cui ai commi 1 e 2, sono destinate nella misura del 25 per cento per l’implementazione e la gestione delle attività di coordinamento del Sistema Informativo Regionale degli attestati di prestazione energetica (SIRAPE) nonché dei correlati servizi e nella misura del 75 per cento alla copertura dei costi di controllo a campione tramite le autorità di cui all’articolo 2 sulle attività di certificazione degli edifici svolte dai soggetti accreditati e ripartiti a ogni autorità competente in proporzione al numero di attestazioni pervenute dal territorio di competenza delle stesse.

5. Qualora l’implementazione e la gestione del SIRAPE è assegnata a società in house, quest’ultima provvede a riscuotere in nome e per conto della Regione Campania i contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e a ripartire alle autorità competenti le quote a copertura dei controlli a campione previsti dal comma 4.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Art. 17

Sanzioni

1. Per l'accertamento delle violazioni della presente Legge e l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”, dal D.Lgs 192 del 2005 e dall’art. 11 del DPR 74/2013 si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”

2. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede l’Autorità competente definita all’articolo 2 che irroga la sanzione minima prevista dalle norme di cui al comma 1.

3. Le sanzioni riscosse dalle autorità Competenti sono destinate prioritariamente a finanziare le agevolazioni di cui al comma 6 dell’articolo 12.

Art. 18

Norme transitorie

1. Nelle more dell’attivazione delle modalità di compilazione e trasmissione in via telematica dei rapporti e dei documenti di cui alle presenti disposizioni, si utilizzano le procedure previste dalle autorità competenti territoriali o comunque stabilite dalle stesse con provvedimenti all’uopo emanati.

2. Nelle more dell’istituzione del CURIT, l’Installatore, il Manutentore, il Terzo Responsabile e il Responsabile dell’impianto inviano all’Autorità competente territoriale con le modalità e le procedure da questi stabilite, i rapporti e i documenti di competenza di cui alle presenti disposizioni.

3. Nelle more dell’attivazione del CURIT l’impianto è identificato con il codice impianto a tal fine rilasciato dalle autorità competenti territoriali ovvero dal soggetto esecutore da essa individuato.

4. Nelle more dell’implementazione del SIRAPE con le modalità previste dall’articolo 13, i soggetti certificatori di cui all’articolo 15 trasmettono alla Regione Campania gli Attestati di Prestazione Energetica con le modalità previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il Dirigente della U.O.D. Energia e Carburanti della DG Sviluppo Economico e Attività Produttive provvede a predisporre ed approvare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la modulistica indicata ai precedenti articoli e, in particolare:
a) il Modello di delega al terzo responsabile di cui all’articolo 4 comma 2;
b) il Modello di comunicazione del cambio di responsabilità di cui all’articolo 4 comma 3;
c) il Modello di libretto di impianto di cui all’articolo 5 comma 2;
d) il Modello di rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 5 comma 3;
e) il Modello di rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 6 comma 2;
f) il Modello di dichiarazione di manutenzione per periodo di manutenzione dell'impianto termico di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f);
g) le Linee guida in materia di Contributo Impianti Termici e il Contributo Attività Ispettiva di cui all'art. 12 comma 3.

6. Le Autorità competenti individuate all'articolo 2 adeguano le proprie disposizioni in materia entro 180 giorni dall'avvenuta pubblicazione della presente legge sul BURC.

1. All’onere derivante dall'avvio delle attività di cui alla presente legge, stabilito in euro 30.000,00 (trentamila), si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell’ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario corrente.

2. Agli ulteriori oneri conseguenti all'applicazione della presente legge si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili a seguito della riscossione dei contributi di cui all'art. 12 e 16 e delle sanzioni di cui all'art. 17.

Fonte : Regione Campania

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