19/12/2016
Con l'emanazione della Legge Regionale n. 32 del 7 dicembre 2016, la Regione Liguria ha apportato alcune modifiche alla Legge Regionale n. 22 del 29/05/2017.
La L.R. 32/2016 avente per oggetto “Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e al relativo regolamento di attuazione” è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 23 del 14/12/2016.
Proponiamo di seguito uno stralcio del testo della Legge Regionale n. 32 del 07/12/2016 (vedi link a fondo pagina).
Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e al relativo regolamento di attuazione.
Articolo 1
(Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))
1. Nella rubrica dell’articolo 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “Province” sono aggiunte le seguenti: “e della Città metropolitana”.
2. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “Provincia” sono aggiunte le seguenti: “e della Città metropolitana”.
Articolo 2
(Abrogazione dell’articolo 13 della l.r. 22/2007)
1. L’articolo 13 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Articolo 3
(Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 22/2007)
1. L’articolo 24 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 24
(Definizioni)
1. Ai fini del presente Titolo si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.”.
Articolo 4
(Modifica all’articolo 25 della l.r. 22/2007)
1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.
Articolo 5
(Inserimento dell’articolo 25 bis della l.r. 22/2007)
1. Dopo l’articolo 25 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
“Articolo 25 bis
(Banche dati regionali)
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), in materia di energia, operano le seguenti banche dati regionali:
a) il catasto degli impianti termici della Regione Liguria (CAITEL), contenente le schede identificative, la documentazione tecnica, i rapporti di efficienza energetica e di ispezione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria;
b) il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica della Regione Liguria (SIAPEL), quale banca dati contenente gli attestati di prestazione energetica riguardanti gli edifici e le singole unità immobiliari, trasmessi in via informatica alla Regione Liguria dai tecnici abilitati.”.
Articolo 6
(Abrogazione degli articoli 26, 27, 28, 28 bis e 28 quater della l.r. 22/2007)
1. Gli articoli 26, 27, 28, 28 bis e 28 quater della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
Articolo 7
(Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 22/2007)
1. L’articolo 29 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Articolo 29
(Regolamento)
1. Nel rispetto delle disposizioni e dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa nazionale vigente in materia, con regolamento regionale adottato ai sensi dell’articolo 50, comma 1, dello Statuto, sono definiti:
a) i piani e le procedure di controllo per la verifica degli attestati di prestazione energetica trasmessi alla Regione Liguria;
b) la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati di prestazione energetica al SIAPEL;
c) i criteri per l’interconnessione tra SIAPEL e CAITEL;
d) i criteri per l’iscrizione all’elenco, di cui all’articolo 30, comma 2, dei tecnici abilitati al rilascio dell’attestato di prestazione energetica;
e) le disposizioni attuative del d.p.r. 74/2013;
f) ogni altra disciplina demandata al regolamento dalla presente legge, anche in applicazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni.”.
Articolo 8
(Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 22/2007)
1. Il comma 4 dell’articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “4. Al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l’adeguamento e la gestione del CAITEL, nonché per gli accertamenti e le ispezioni degli impianti stessi, i responsabili degli impianti sono tenuti alla corresponsione di un contributo, per ogni rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso al CAITEL.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: “4 bis. Per le modalità di determinazione e di versamento del contributo previsto dal comma 4, nonché per le conseguenze del mancato pagamento, si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3.”.
Articolo 9
(Modifiche all’articolo 31 della l.r. 22/2007)
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole:
“ai sensi dell’articolo 26,” sono soppresse e le parole: “con quanto stabilito dal Regolamento di cui all’articolo 29” sono sostituite dalle seguenti: “alle prescrizioni e ai requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale”.
Articolo 10
(Modifiche all’articolo 33 della l.r. 22/2007)
1. I commi 4, 5 e 7 dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
2. Il comma 10 dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“10. Per la disciplina delle sanzioni amministrative in materia di attestazione energetica degli edifici si fa rinvio a quanto disposto dall’articolo 15, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni.”.
3. Il comma 11 dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
“11. L’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni competono alla Regione. L’accertamento delle infrazioni può essere esercitato tramite I.R.E. S.p.a..”.
4. I commi 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, 11 septies, 11 octies e 11 nonies dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.
5. Dopo il comma 15 bis dell’articolo 33 della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:
“15 ter. L’irrogazione delle sanzioni, di cui all’articolo 16, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), è delegata ai comuni, alle province e alla Città metropolitana rispettivamente competenti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), e dell’articolo 8, comma 1, lettera k).”.
Articolo 11
(Abrogazioni)
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni del regolamento regionale 13 novembre 2012, n. 6 (Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 recante: “Norme in materia di energia”):
a) le lettere a), b), c), d) g) e h) del comma 1 dell’articolo 1;
b) l’articolo 2;
c) i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 dell’articolo 3;
d) gli articoli 4 e 5;
e) i commi 1 e 3 dell’articolo 6;
f) gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14;
g) la lettera a) del comma 1 dell’articolo 17, limitatamente alle parole: “che deve essere conforme a quanto disposto dagli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento”;
h) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 17;
i) l’articolo 21;
j) gli allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I.
Per maggiori dettagli consigliamo di consultare il testo integrale delle Legge Regionale n. 32/2016
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