25/10/2016
Aggiorniamo la corposa pubblicazione delle FAQ Cened con le ultime FAQ disponibili.
In questo articolo pubblichiamo le ultime due FAQ pubblicate da CENED:
1.1.p
Cosa si intende per intervento raccomandato da indicare sull’APE?
Per intervento raccomandato da indicare sull’Attestato di Prestazione Energetica si intende quell’intervento che comporta un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio in termini sia di EPgl,nren che di classe energetica raggiungibile oppure un intervento che comporta un miglioramento dell’EPgl,nren a parità di classe energetica.
7.3.c
Quali sono i criteri per l’applicazione dello scomputo di cui all’art. 4 della l.r. 31/2014, come modificato dall’art.10 della l.r. 38/2015?
Con decreto 8935 del 7.8.2008 era stata approvata la circolare che chiariva, tra l’altro, le modalità di applicazione dello scomputo dei muri perimetrali e dei solai che costituivano l’involucro esterno degli edifici, introdotto con l’art.12 della l.r. 33/2007, che integrava la lr. 26/1995.
Poiché l’art. 11 della l.r. 38/2015 ha espressamente abrogato la l.r. 26/1995 (la cui validità era comunque venuta meno a seguito del d.lgs. 102/2014 nonché della l.r. 31/2014), tale circolare non è più vigente, se non per i procedimenti già in corso al momento di pubblicazione della l.r. 38/2015.
Tuttavia, poiché il tenore dell’art. 12 della l.r. 33/2007 è simile a quello dei commi 2 bis, 2 ter, 2 quater dell’art. 4 della l.r. 31/2014, alcune delle interpretazioni e delle indicazioni allora fornite costituiscono un riferimento tutt’ora valido.
Ci si riferisce, in particolare, al punto 5 ove veniva precisato quanto segue:
“5. Lo scomputo introdotto dall’art.12 della l.r. 33/2007 costituisce una misura premiale da calcolare facendo riferimento puntuale al dettato della norma stessa, senza presupporre un parallelismo con la metodologia di calcolo prevista dalla dgr 5018/2007 e s.m.i. Ne deriva che lo scomputo in questione si applica ai “muri perimetrali” nonché ai “solai” che costituiscono l’involucro esterno e, pertanto, occorre far riferimento alla parte di costruzione che confina con l’esterno o con un altro edificio, restando escluse le parti che confinano con il vano scala o con altri locali non riscaldati dello stesso edificio, in quanto delimitano l’unità immobiliare, non la “costruzione”.”
Conseguentemente, la definizione di edificio a cui occorre far riferimento non è quella contenuta nell’allegato A del decreto regionale 6480 del 30.7.2015 ma deve basarsi sulle caratteristiche costruttive che consentano di distinguere nettamente una costruzione da un’altra, anche se adiacente. Pertanto, due edifici adiacenti potranno essere considerati distinti e beneficiare dello scomputo di tutte le loro pareti perimetrali, anche di quelle che separano gli edifici medesimi, solo nel caso in cui gli edifici non condividano le strutture edilizie portanti e portate e le parti strutturali non siano tra loro legate.
I muri perimetrali ed i solai che costituiscono l’involucro esterno potranno essere oggetto di scomputo a prescindere dalle singole prestazioni energetiche degli stessi, fatta salva la necessità di assicurare le riduzioni di energia primaria globale totale previste per beneficiare dello scomputo in questione.
Allo stesso modo, nei casi in cui la riduzione è riferita ai soli valori di trasmittanza termica di cui al paragrafo 1.1. dell’allegato B del decreto regionale 6480/2015 (commi 2 ter e 2 quater dell’art.4 della l.r. 31/2014) lo scomputo potrà riguardare anche i muri perimetrali che racchiudono volumi non climatizzati e, pertanto, non soggetti alla riduzione dei suddetti valori di trasmittanza termica.







