09/05/2016
Con la nuova D.G.R. n. 272 del 26 Febbraio 2016, la Regione Valle d'Aosta definisce quali sono i requisiti energetici da rispettare in caso di interventi edilizi sugli edifici.
La D.G.R. n. 272 del 26/02/2016 sostituisce la D.G.R. n. 488 del 22/03/2013 e definisce i requisiti minimi di prestazione energetica nell’edilizia, le prescrizioni specifiche degli edifici e relative metodologie di calcolo, nonché i casi e le modalità per la compilazione della relazione tecnica attestante il rispetto dei medesimi requisiti e prescrizioni.
Riassumiamo brevemente quali sono le novità introdotte dalla nuova DGR:
- le nuove disposizioni si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione o soggetti a totale demolizione e ricostruzione, edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello ed edifici sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica;
- le nuove disposizioni si applicano agli edifici pubblici e privati;
- i nuovi requisiti minimi e le prescrizioni si raggruppano in quattro gruppi
- disposizioni comuni a tutte le tipologie di intervento;
- interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ristrutturazione importante di primo livello e “edifici a energia quasi zero”;
- interventi di ristrutturazione importante di secondo livello;
- interventi di riqualificazione energetica.
All’interno della d.G.r. 272/2016, è messo a disposizione del professionista e degli uffici tecnici comunali un quadro di sintesi che consente di individuare in modo più rapido i requisiti da verificare in fase di progettazione dell’intervento.
Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui alla d.G.r. 272/2016:
a) gli edifici isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono climatizzati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) gli edifici oggetto di interventi di trasformazione edilizia che non coinvolgano componenti edilizie e impiantistiche che possano influire sulle prestazioni energetiche dell'edificio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgano unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
- interventi di riparazione sugli impianti termici esistenti, ricadenti tra quelli di manutenzione ordinaria di cui al punto 4. della tabella riportata al punto 1.3 dell’Allegato A alla d.G.r. 1759/2014.
d) gli edifici il cui utilizzo standard non preveda l'installazione e l'impiego di impianti di climatizzazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi; in questo caso, le disposizioni si applicano limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
e) gli edifici rurali non residenziali;
f) gli edifici destinati a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali ai sensi della l.r. 11/1998;
g) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;
h) gli edifici utilizzati temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni.
Le nuove disposizioni introdotte dalla DGR 272/2016 si applicano a partire dal 01 aprile 2016.
Fonte : Regione Valle d'Aosta.
Scarica e leggi il testo integrale della DGR 272/2016
