09/04/2016
Con la Circolare n. 12/E del 08/04/2016 l'Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti su vari temi, trai i quali il cosiddetto Bonus Mobili ed il Risparmio Energetico.
Riportiamo di seguito uno stralcio della Circolare 12/E/2016 avente per oggetto "Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata".
17 RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
17.1 Bonus mobili e risparmio energetico
Domanda:
La detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (art. 16, comma 2, d.l. n. 63 del 2013) è riservata ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento sulle ristrutturazioni edilizie. La detrazione sugli arredi si applica alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, quella sulle ristrutturazioni edilizie alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016. Fermo restando il rispetto degli altri requisiti, è corretto ritenere che un contribuente che ha sostenute spese di ristrutturazione nel secondo semestre del 2012 possa agevolare anche le spese per l’acquisto degli arredi sostenute nel 2016?
Risposta:
Con circolare n. 11 del 2014 (punto 5.6) è stato rappresentato che, per l’anno 2014, era possibile fruire del ‘bonus mobili ‘da parte dei contribuenti che avessero sostenuto, a decorrere dal 26 giugno 2012, spese per gli interventi edilizi indicati con la circolare n. 29/E del 2013.
Considerato che la disposizione agevolativa, originariamente prevista per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2015, è stata ulteriormente prorogata, spostando il predetto termine al 31 dicembre 2016, si ritiene che possano considerarsi agevolate anche le spese sostenute entro l’anno 2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, a decorrere dal 26 giugno 2012, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile di 10 mila euro (cfr circ. n. 11 del 2014 par. 5.7).
17.2 IVA agevolata sui ‘beni significativi’
Domanda:
Rispetto ai ‘beni significativi,’ l’art. 7, comma 1, lettera b) della L. n. 488 del 1999, in tema di aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati a destinazione abitativa, prevede che l’aliquota Iva agevolata venga applicata solo entro certi limiti di valore ai ‘beni significativi’, tra cui rientrano anche gli infissi interni ed esterni, la cui fabbricazione ha luogo normalmente su misura da parte di imprese artigiane.
Si chiede di chiarire se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.
Risposta:
Con Risoluzione del 6 marzo 2015, n. 25, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il valore dei ‘beni significativi’ deve essere determinato in base ai principi di carattere generale che disciplinano l’imposta su valore aggiunto, non contenendo la norma agevolativa alcuna previsione in ordine alla quantificazione dell’imponibile.
In particolare, come precisato nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71, “assume rilievo l’art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale la base imponibile Iva è costituita dall’ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti nell’esercizio della loro autonomia privata”.
Tale valore dovrà, comunque, pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale della parti, tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.
Tutto ciò premesso, si ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Solo in presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso.
In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.
Consulta il testo integrale della Circolare 12/E/2016