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Regione Piemonte - Legge Regionale 3/2015

09/04/2015

Con la Legge Regionale n. 3 del 11 marzo 2015 il Consiglio della Regione Piemonte ha abrogato la Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 ((Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia ) e introduce nuove disposizioni in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili.

Proponiamo di seguito il testo degli articoli della Legge Regionale n. 3/2015 con i quali la Regione Piemonte ha introdotto le novità normative.

REGIONE PIEMONTE

BU10S2 12/03/2015

Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3.
Disposizioni regionali in materia di semplificazione.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 39.
(Disposizioni in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili)
1. In attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 28/2009/CE (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), 2010/31/UE (Prestazione energetica nell'edilizia), 27/2012/CE (sull'efficienza energetica) e nel rispetto dei principi statali in materia, la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, adotta provvedimenti diretti a:
a) promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;
b) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;
c) disciplinare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;
d) promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano l'uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti, anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
e) definire forme di incentivazione economica per imprese, enti pubblici e cittadini, destinate alla realizzazione di interventi di miglioramento individuati in diagnosi energetiche o in occasione delle attività ispettive svolte dalle autorità competenti;
f) disciplinare il costo dei bollini relativi all'attestazione di prestazione energetica, secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, in funzione della tipologia e della potenza degli impianti, al fine di assicurare la copertura degli oneri per gli accertamenti e le ispezioni e dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del Catasto degli Impianti Termici (CIT);
g) sviluppare, al fine di favorire il controllo e la conoscenza in merito alla corretta applicazione della disciplina per l'efficienza energetica in edilizia e per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, sulla produzione da fonti energetiche rinnovabili, accessibile alla pubblica amministrazione, ai professionisti, agli operatori del settore e ai cittadini;
h) redigere il bilancio energetico regionale anche al fine del monitoraggio degli obiettivi di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2012;
i) definire gli oneri finanziari a carico dei soggetti che certificano la prestazione energetica degli edifici e le diagnosi energetiche, al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione dei catasti di cui alla lettera g);
l) definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità̀ degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite;
m) definire uno schema di allegato energetico regionale tipo, al fine da addivenire ad un sistema di riferimento univoco e coerente sul territorio regionale per la redazione dell'allegato energetico al regolamento edilizio dei comuni, da utilizzare ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.

Art. 40.
(Disposizioni in merito ad accertamenti ed ispezioni)
1. Gli enti locali e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) svolgono periodicamente gli accertamenti e le ispezioni previste dalla normativa nazionale in materia energetica.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, previo parere della commissione consiliare competente, specifica la ripartizione delle attività di cui al comma 1, in funzione della tipologia degli accertamenti e delle ispezioni, promuovendo programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale dei soggetti individuati.

Art. 41.
(Sanzioni in materia di energia)
1. Le sanzioni in materia di energia prevista dalla normativa nazionale sono applicate dai soggetti individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.

2. I proventi delle sanzioni, introitati dai soggetti di cui al comma 1, sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), e) e g).

Art. 42.
(Abrogazioni e disposizioni transitorie in materia di energia)
1. La legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia) è abrogata.

2. Le disposizioni di cui di cui agli articoli 39, 40 e 41 entrano in vigore contestualmente alla pubblicazione dei provvedimenti della Giunta regionale. Fino a tale data continuano ad applicarsi i seguenti provvedimenti:
a) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 43-11965, in materia di certificazione energetica degli edifici;
b) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967, in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia;
c) deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968, in materia di tutela della qualità dell'aria.

 

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