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Determinazione del contributo in conto scambio a decorrere dall’anno 2013 ai sensi dell’articolo 12 dell’Allegato A alla delibera 570/2012/R/efr

11/07/2013

Sono state approvate e pubblicate le nuove regole :

DISCIPLINA DELLO SCAMBIO SUL POSTO

Regole Tecniche

Determinazione del contributo in conto scambio a decorrere dall'anno 2013 ai sensi dell'articolo 12 dell'Allegato A alla delibera 570/2012/R/efr

L'articolo 12, comma 12.1 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr prevede che il GSE predisponga e trasmetta all'Autorità un documento contenente i criteri puntuali di calcolo per l'applicazione del medesimo provvedimento, oltre che i criteri di calcolo da applicarsi nei casi in cui ad un unico punto di scambio risultino collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto ad accedere al servizio di scambio sul posto (di seguito: SSP), nonché nei casi dei Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministero della Difesa.

Il medesimo articolo prevede che tale documento sia positivamente verificato da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.

Nello specifico i criteri puntuali di determinazione da parte del GSE del contributo in conto scambio riguardano:

  •  la determinazione e la regolazione del contributo in conto scambio (di seguito indicato anche come contributo Cs ) a conguaglio su base annuale solare;
  • la determinazione e la regolazione periodica del contributo in conto scambio in acconto;
  • i criteri di calcolo nei casi in cui ad un unico punto di scambio risultano collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto al servizio di SSP, nonché nei casi dei Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministerodella Difesa.

In particolare, ai sensi dell'articolo 27, comma 4 della legge n. 99/09 e dell'articolo 355, comma 7, del decreto legislativo n. 66/10, la disciplina dello scambio sul posto è da applicare anche in assenza del vincolo della coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo per i seguenti utenti dello scambio sul posto (di seguito: USSP):
a) i Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti (o un soggetto terzo previo mandato), nel caso in cui gli impianti ammessi allo scambio sul posto, di potenza fino a 200 kW, siano di proprietà dei medesimi Comuni;
b) il Ministero della Difesa (o un soggetto terzo previo mandato), nel caso in cui gli impianti ammessi allo scambio sul posto, di potenza anche superiore a 200 kW, siano realizzati su siti di proprietà del demanio dello Stato.
Nei casi previsti al punto a) e b), l'USSP sottoscrive con il GSE un'unica convenzione per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione. È possibile una modifica del dominio dei punti da ricomprendere nell'ambito della medesima convenzione vigente esclusivamente in diminuzione così come definito dallo schema di convenzione del GSE. Una modifica in aumento del dominio dei punti di connessione può essere effettuato a partire dall'anno solare successivo a quello della convenzione vigente, secondo modalità e tempistiche definite dal GSE nelle disposizioni tecniche di funzionamento pubblicate sul proprio sito istituzionale. E' fatta salva comunque la possibilità per l'USSP di stipulare una nuova convenzione per i nuovi punti di connessione (in immissione o in prelievo o misto) che non è possibile ricomprendere nella convenzione in essere.

Il GSE, per dar seguito a quanto disposto all'articolo 12, comma 2 dell'Allegato A della  deliberazione 570/2012/R/efr mette inoltre a disposizione di tutti gli USSP, sul portale informatico, i dati necessari al fine di garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse.
L'USSP, tramite il portale informatico, ha modo di:

  • visionare, in una pagina di riepilogo, i contributi in conto scambio erogati dal GSE, nonché il contributo a copertura dei costi amministrativi;
  • scaricare il dettaglio dei contributi in conto scambio erogati dal GSE.

Il manuale utente dell'applicativo informatico, che il GSE mette a disposizione dell'USSP, descrive nel dettaglio le funzionalità a disposizione degli utenti internet.

Per garantire un'efficace gestione dell'intera disciplina dello SSP e una corretta valorizzazione dei corrispettivi che rientrano nel calcolo del contributo Cs , è previsto un flusso di dati tra i gestori di rete e il GSE.

I dati necessari per la determinazione del contributo Cs , trasmessi dal soggetto responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misura, sono:

  • dati mensili delle misure dell'energia elettrica immessa;
  • dati mensili delle misure dell'energia elettrica prelevata;
  • dati mensili relativi a ciascun utente dello scambio sul posto (tipologia di prelievo come definita dall'articolo 2, comma 2.2 del Testo Integrato Trasporto, e nel caso diutenze domestiche in bassa tensione, tipologia e tariffa applicata, distinguendo tratariffa D2 e tariffa D3).

Tutto ciò premesso, al fine di rappresentare le modalità di calcolo, è necessario descrivere brevemente la parte di processo relativa alla gestione dei flussi informativi con i vari operatori coinvolti.

Tutti i flussi informativi descritti di seguito, sono ritenuti essenziali per l'erogazione del contributo Cs a conguaglio, e sono da ritenersi come obblighi informativi a carico degli operatori aventi causa.
La gestione dei flussi informativi avviene attraverso interfaccia web. A tale fine il GSE predispone per i gestori di rete un apposito portale informatico attraverso i quali i soggetti interessati potranno inviare al GSE le informazioni necessarie per la gestione dello SSP.

Scarica e leggi il testo integrale delle regole tecniche.


 

Fonte : GSE

 

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