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APE in Emilia Romagna

04/07/2013

Modifiche in materia di certificazione energetica degli edifici in Emilia Romagna.

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato sul proprio una pagina dedicata alle modifiche in materia di certificazione energetica degli edifici derivanti dall'emanazione del Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013.

La pagina, oltre a riassumere le recenti modifiche introdotte dal nuovo Decreto, offre la possibilità di scaricare una breve sintesi del Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013.

Proponiamo ai nostri lettori il testo integrale della sintesi, invitando a scaricare il testo in formato PDF dal link a fondo pagina.


Principali novità del Decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013

NUOVE DEFINIZIONI
- Da ACE ad APE: l'attestato di certificazione energetica cambia nome e diventa "attestato di prestazione energetica dell'edificio".
- Viene introdotto il concetto di "confine del sistema", come confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta: la definizione è importante perché da essa deriva il concetto di "energia consegnata" e di "energia esportata".
- Viene introdotto il concetto e la definizione di "edificio a energia quasi zero" e di "edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica". Quest'ultima è particolarmente importante perché su di essa si basa il nuovo sistema di verifica di conformità degli interventi edilizi: non più valori fissi riscontrabili su una scala predefinita, ma valori di volta in volta definiti sulla base delle caratteristiche tipo-morfologiche e tecnologiche dell'edificio che si sta progettando.
DETERMINAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Nell'immediato non cambia nulla: il Decreto rimanda a successivi provvedimenti attuativi per la determinazione dei requisiti, il calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici. Il provvedimento – che sostituirà il DPR 59/2009 - che dovrà essere elaborato tenendo conto dei seguenti criteri generali:

• i requisiti minimi devono rispettare le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
• in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l'utilizzo dell' "edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche
• il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato.

GLI EDIFICI A ENERGIA QUASI ZERO
Entro il 31 dicembre 2014 verrà adottato il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, che indicherà:
• l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno, e i casi di non applicabilità;
• le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste adottate per promuovere gli edifici a energia quasi zero;
• gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.

COME CAMBIA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Anche per la certificazione energetica, nessuna modifica immediata: si provvederà all'adeguamento del Decreto ministeriale del 26 giugno 2009 "Linee-guida per la certificazione energetica" con successivo decreto. Rispetto alla situazione attuale, si evidenzia che:
• come oggi, la classe energetica dell'immobile continuerà ad essere determinata sulla base dell'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile: sono però introdotti indici di prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale (rinnovabile e non rinnovabile) che di energia primaria non rinnovabile;
• sono introdotti indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, che esprimono la qualità energetica dell'involucro edilizio a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento;
• è introdotto un indice di emissioni di anidride carbonica;
• viene indicata l'energia esportata dal sistema.

COME CAMBIA LA PROGETTAZIONE
In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.
Saranno previsti nuovi schemi per la compilazione della relazione tecnica di progetto, diversificati in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica.

IL RUOLO DELLE REGIONI
Non subisce modifiche il testo dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, ovvero la cosiddetta "clausola di cedevolezza" con la quale viene sancita l'autonomia normativa delle Regioni, nel rispetto dei principi e dei criteri definiti dal decreto.
In particolare, è previsto che le Regioni possono prevedere requisiti minimi di prestazione energetica più severi di quelli disposti dal presente decreto, nonché una loro flessibilità applicativa, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale.
Inoltre, Regioni e Province autonome sono chiamate a:
• istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di certificazione energetica degli edifici
• avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati di certificazione emessi.

VERSO UN SISTEMA PIU' COORDINATO
Pur nel rispetto dei rispetti ambiti di autonomia , il Decreto prevede che Regioni e Province autonome collaborino con il Ministero dello sviluppo economico per la definizione congiunta:
• di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;
• di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;
• di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione di un sistema informativo comune adottabile a livello nazionale;
• del citato Piano nazionale destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.

NUOVE SANZIONI
In questo caso, le cose cambiano da subito.
- Dopo l'entrata in vigore del Decreto legge, l'attestato di prestazione energetica, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
- Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui sopra (la Regione per l'attestato di prestazione energetica, i Comuni per gli altri documenti) eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del citato DPR 445/2000 e applicano le sanzioni amministrative di seguito indicate, salvo i casi per i quali ricorrano le ipotesi di reato di rilevanza penale.
- Per il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie specificate, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la Regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
- Per il costruttore o il proprietario che non provvedono a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, è prevista una sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
- Per il proprietario che non provvede a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, la sanzione va da 3000 a 18000 euro. Nel caso di locazione, invece, la sanzione amministrativa va da 300 euro a 1800 euro.
- Infine, in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

Fonte : Regione Emilia Romagna


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