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Regione Veneto - Impianti fotovoltaici sui terreni abbandonati

12/07/2012

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 51 del 3 luglio 2012, è stata pubblicata la Delibera della Giunta Regionale n. 1050 del 5 giugno 2012.

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 1050 datata 5 giugno 2012 la Regione Veneto definisce la procedura per il rilascio dell'attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno 5 anni come previsto dall'art. 65 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 (Decreto Liberalizzazioni), convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

Di seguito riportiamo il testo integrale delle Delibera affinchè il lettore possa consultarne il contenuto.

 


 

Regione Veneto - Deliberazione della Giunta Regionale

n. 1050 del 05 giugno 2012

Bur n. 51 del 03/07/2012 - Energia e industria

Impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. Procedura per il rilascio della attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni in applicazione dell'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440.

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento disciplina i criteri per la presentazione e l'istruttoria delle domande presentate dai soggetti interessati alla classificazione di terreno abbandonato, per usufruire della deroga prevista dall'articolo 10 del D. Lgs. n. 28/2011 in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, per i soli impianti fotovoltaici - eventualmente interessati - che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha modificato le disposizioni in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; nello specifico, l'art. 65 del citato decreto-legge, come modificato dalla legge di conversione, ha escluso gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole dall'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

L'unica limitata eccezione riguarda gli impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012), a condizione che l'impianto entri in esercizio entro centottanta giorni dalla medesima data. A tali impianti si applicano, inoltre, le condizioni limitanti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come appresso specificato.

Il comma 4 dell'articolo 10 del citato D. lgs. n. 28/2011 prevede che ogni impianto debba avere una potenza nominale massima di 1 MWe e che non possa essere destinato all'installazione dell'impianto stesso più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente; nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti debbono essere installati a una distanza non inferiore a 2 chilometri l'uno dall'altro. Il comma 5 ha riconosciuto la deroga ai limiti richiamati agli impianti solari fotovoltaici, con moduli collocati a terra, da realizzarsi su terreni abbandonati da almeno cinque anni in aree agricole.

Pertanto, la deroga ai limiti posti dal decreto legislativo 28/2011, per gli impianti da realizzarsi in aree agricole su terreni abbandonati da almeno cinque anni, si applica esclusivamente agli impianti che alla data del 25 marzo 2011 hanno già ottenuto la relativa autorizzazione all'installazione e all'esercizio; parimenti, al fine dell'applicazione di tale deroga, è necessaria la presentazione all'Ente Gestore della certificazione, da parte della Regione del Veneto, di "classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni". Il termine temporale di 180 giorni, fissato dall'art. 65 della L. 27/2012, per l'entrata in esercizio di detti impianti, rende urgente la definizione di procedure amministrative per la presentazione, l'istruttoria e il riconoscimento della classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni.

Peraltro, nella Regione Veneto, dalla documentazione agli atti delle strutture regionali interessate al procedimento autorizzatorio risulta che il numero potenziale di impianti che potrebbero avvalersi di tale deroga è assai contenuto. Ciò consente di ritenere che l'impatto dell'applicazione delle disposizioni in argomento sia comunque limitato, e possa prudenzialmente riguardare non più di una decina di istanze di competenza regionale.

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011 ha stabilito che la classificazione di terreno abbandonato, per l'accesso agli incentivi statali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 28/2011, deve essere dimostrata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate.

L'articolo 4 della medesima legge n. 440/1978 ha stabilito che le Regioni determinano le singole zone del territorio di loro competenza che risultano caratterizzate da fenomeni di abbandono nonché definiscono le norme e le procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto della avvenuta classificazione di terreno abbandonato.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento vengono sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale le procedure amministrative per la presentazione, istruttoria e riconoscimento della classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni, su istanza di parte, che pertanto si applicheranno unicamentealle istanze per la realizzazione di impianti solari fotovoltaici, con moduli collocati a terra, già autorizzate alla data del 25 marzo 2012.

Al riguardo deve innanzitutto essere richiamato che la competenza in materia di terre incolte e del relativo censimento, con i conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi a norma dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440, risultava in capo agli Ispettorati regionali per l'agricoltura, le cui competenze sono state attribuite agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA, in base a quanto esplicitamente previsto dal punto 28 dell'allegato A1 alla DGR n. 3549/2010.

Considerato, inoltre, che AVEPA annovera, anche alla data odierna, le competenze professionali e le conoscenze necessarie per le verifiche ed il rilascio delle attestazioni in oggetto, operando sul territorio mediante gli Sportelli Unici Agricoli, si ritiene di attribuire alla medesima Agenzia regionale la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, nonché la predisposizione della modulistica e la definizione delle procedure di istruttoria, giusto quanto esplicitamente previsto dal punto 28 dell'allegato A1 alla DGR n. 3549/2010.

Lo Sportello Unico Agricolo sarà chiamato a verificare l'effettivo abbandono da almeno cinque anni, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2011, dei terreni per cui è chiesta la classificazione di "terreno abbandonato", mediante sopralluogo in campo e utilizzo delle informazioni disponibili con il "Sistema integrato gestione e controllo" e di ogni altra eventuale documentazione probatoria. Ciò al fine di favorire, per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra, i terreni abbandonati da tempo, rispetto ad altri che potrebbero essere lasciati incolti ai fini di un futuro sfruttamento per il fotovoltaico.

In proposito, si precisa che l'istruttoria finalizzata al rilascio della certificazione di "classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni" dovrà in ogni caso conformarsi a eventuali vincoli e prescrizioni derivanti da normative regionali, statali o comunitarie in materia forestale, di agricoltura, anche relativamente al ritiro dei seminativi dalla produzione, di governo del territorio e di tutela conservazione e valorizzazione dell'ambiente naturale, che riguardino i mappali oggetto dell'istanza.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO l'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO l'Allegato 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 28/2011, in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5 maggio 2011, allegato 3-A, lettera g;

VISTO gli articoli 1 e 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440, concernente norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate;

PRESO ATTO del parere della Direzione regionale Affari Legislativi, prot. n. 360625 del 28 luglio 2011, su richiesta della Direzione Agroambiente del 14 giugno 2011, prot. 284590, con il quale viene precisato che "stante il tenore delle disposizioni sopra riportate, ben possa la Regione procedere con delibera di Giunta all'individuazione delle zone e delle terre interessate da fenomeni di abbandono sul proprio territorio, stabilendo altresì la procedura per la relativa notifica ai proprietari e agli aventi diritto";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3549/2010 con cui è stato costituito lo Sportello Unico Agricolo in applicazione dell'articolo 6 della LR 25 febbraio 2006, n. 9 così come modificata da ultimo dall'art. 15 della LR 12 gennaio 2009, n. 1;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale n. 7/2011 - Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2373/2009 riguardante le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, D. Lgs 29 dicembre 2003, n. 387);

delibera

1. di disporre, per le motivazioni riportate nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che le istanze di parte intese ad ottenere la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 28/2011, per i soli impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012, debbono essere presentate, a cura dei soggetti aventi titolo, allo Sportello Unico Agricolo competente per territorio;

2. di prescrivere che lo Sportello Unico Agricolo, previa acquisizione del titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto solare fotovoltaico conseguito entro il 25 marzo 2012, proceda alla verifica dell'effettivo abbandono da almeno cinque anni, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2011, dei terreni per cui è richiesta la classificazione di "terreno abbandonato", mediante sopralluogo in campo e utilizzo delle informazioni disponibili con il "Sistema integrato gestione e controllo", come di seguito elencati, e di ogni altra eventuale documentazione probatoria:

  • ricerca storica tramite Fascicolo aziendale di eventuale conduzione della particella;
  • ricerca storica che evidenzi la presenza particella in domande di aiuto/ premio/ certificazione/ autorizzazione;
  • esame delle foto aeree esistenti e disponibili sui sistemi informativi;
  • verifica dell'uso del suolo da cartografia conoscitiva per la definizione dello strumento urbanistico comunale;
  • visita in loco da parte dei tecnici dello Sportello Unico Agricolo per constatare l'esistenza del terreno incolto, la presenza del tipo di copertura del suolo e verificare l'eventuale non utilizzo tramite testimonianze;

3. di stabilire che il dirigente dello Sportello Unico Agricolo, competente per territorio, provvede con proprio decreto alla classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28/2011 a seguito di istanza di parte, nonché alla relativa notifica ai proprietari;

4. di precisare che qualora l'istanza di parte sia presentata da richiedenti che non risultano pieni proprietari dei terreni abbandonati, il decreto di cui al precedente punto 4. deve stabilire un termine di novanta giorni dalla sua pubblicazione, affinché chiunque vi abbia interesse possa presentare osservazioni; inoltre copia del decreto stesso dovrà essere notificata, a cura del dirigente dello Sportello Unico Agricolo, agli eventuali soggetti aventi titolo;

5. di ribadire che la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, nonché la predisposizione della modulistica e la definizione delle procedure di istruttoria, in conformità con quanto disposto al precedente punto 2., risulta affidata ad AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura), giusto quanto esplicitamente previsto dal punto 28 dell'allegato A1 alla DGR n. 3549/2010;

6. di precisare che l'istruttoria finalizzata al rilascio della certificazione di "classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni" da parte delle competenti Amministrazioni, dovrà in ogni caso conformarsi a eventuali vincoli e prescrizioni derivanti da normative regionali, statali o comunitarie in materia forestale, di agricoltura, anche relativamente al ritiro dei seminativi dalla produzione, di governo del territorio e di tutela conservazione e valorizzazione dell'ambiente naturale, che riguardino i mappali oggetto dell'istanza;

7. di disporre la reiezione di qualsiasi istanza concernente impianti solari fotovoltaici che abbia ottenuto il titolo abilitativo successivamente al 25 marzo 2012 o ne risulti priva;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Fonte : Regione Veneto

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