Pubblicata la Delibera del Dirigente della U.O. di Regione Lombardia n. 53 del 08/01/2018, con la quale vengono integrati i criteri per l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione delle sanzioni relativamente alla predisposizione degli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici.
Forse in molti si saranno chiesti per quale motivo dal 1 gennaio 2018 è obbligatorio allegare copia della planimetria catastale dell'unità immobiliare oggetto di APE (Attestato di Prestazione Energetica) in Lombardia.
La risposta è contenuta nel Testo della nuova D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile - D.d.u.o. 8 gennaio 2018, n. 53 avente per oggetto : "Integrazione dei criteri approvati con decreto n.3490 del 29 marzo 2017 per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni, di cui all’art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici, in attuazione della d.g.r. 5900 del 28 novembre 2016."
Le planimetrie catastali verranno utilizzate per l'esecuzione dei controlli degli APE e saranno considerati errori gravi gli scostamenti e le differenze tra quanto dichiarato dal Tecnico Certificatore e quanto rilevabile dalla planimetria catastale.
Ecco in sintesi il contenuto della D.d.u.o. 8 gennaio 2018, n. 53; per quanto riguarda l'allegato vi invitiamo a scaricare il Testo integrale in formato PDF dal link a fondo pagina.
D.d.u.o. 8 gennaio 2018 - n. 53
Integrazione dei criteri approvati con decreto n.3490 del 29 marzo 2017 per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni, di cui all’art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni per la redazione degli attestati di prestazione energetica degli edifici, in attuazione della d.g.r. 5900 del 28 novembre 2016.
IL DIRIGENTE DELLA U.O. ENERGIA RETI TECNOLOGICHE E GESTIONE RISORSE DECRETA :
1. di integrare i «Criteri per l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 27 della legge regionale n. 24/2006 e s.m.i., conseguenti alla trasgressione delle disposizioni relative agli Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici» , approvati con decreto n. 3490 del 29 marzo 2017, con le disposizioni di cui in premessa;
2. di dare atto che i criteri per l’accertamento delle infrazioni e l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 27 della l.r. n. 24/2006 e s.m.i. sono definiti come da allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto e che sostituisce integralmente l’allegato approvato con decreto n. 3490 del 29 marzo 2017;
3. di dare atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla d.g.r. 5900/2016, l’ingiunzione al pagamento della sanzione, nel caso in cui il trasgressore non si avvalga delle facoltà di oblazione prevista dalla L.689/81, è emessa direttamente da Regione Lombardia e non da ILspa;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL.
Fonte : www.cened.it
Vediamo di seguito di elencare le tipologie di errore sanzionabili e le modalità di accertamento :
Errori gravi:
- Modalità di calcolo delle prestazioni energetiche (rif. punti 4.3 e 11.2 del DDUO n. 6480/2015 e s.m.i.);
- Superficie utile (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra la superficie utile desunta da planimetria catastale e la superficie dichiarata sia superiore al 20%).
- Volume netto dichiarato (la valutazione si considera negativa qualora lo scostamento tra il volume netto desunto da planimetria catastale e il volume netto dichiarato sia superiore al 20%).
- Orientamento dell’edificio (la valutazione, effettuata tramite l’utilizzo di planimetria catastale o fotografia aerea, si considera negativa qualora più del 30% delle superfici disperdenti verso l’esterno sia affetto da errore superiore a ± 45°).
- Superficie elemento disperdente verso l’esterno (la valutazione, effettuata tramite l’utilizzo di planimetria catastale, si considera negativa qualora più del 30% delle superfici disperdenti verso l’esterno sia affetto da errore superiore al 30%).
- Inserimento FER (la valutazione viene effettuata tramite foto aerea).
Errori minori:
- Firma digitale apposta all’APE;
- Mancato inserimento di interventi raccomandati;
- Errati dati catastali.
Pare evidente che d'ora in avanti il Tecnico dovrà prestare la massima attenzione a quanto rappresentato graficamente sulla planimetria catastale ed in caso di difformità sostanziali proporre al proprietario anche l'aggiornamento della planimetria catastale.
Scarica il testo integrale in formato PDF - Fonte : www.cened.it
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