21/07/2015
Con la pubblicazione del testo della nuova DGR 3868 del 17/07/2015, Regine Lombardia detta la nuova regole in tema di Certificazione Energetica degli Edifici.
In attesa che venga pubblicata una nuova DGR che andrà a riscrivere la procedura di calcolo iniziamo ad analizzare i contenuti e le novità introdotte dalla DGR 3868/2015.
Innanzi tutto Regione Lombardia conferma la strada intrapresa con i provvedimenti precedenti e chiarisce già nelle prime righe del testo dell'Allegato alla DGR 3868 che le disposizioni appena emanate "prevalgono su quanto previsto nel d.lgs. 192/2005 e nei relativi decreti attuativi, laddove risultino in contrasto con i decreti citati."
Quindi in Regione Lombardia si avranno regole che potranno differire dalle norme Nazionali.
Vediamo quindi di analizzare quali saranno queste differenze:
Ambito di applicazione dei requisiti di prestazione energetica
in Lombardia saranno esclusi dall'obbligo di applicazione dei requisiti di prestazione energetica, oltre agli edifici indicati all'art.3, comma 3, del d.lgs. 192/2005, anche :
a) gli immobili che, pur non essendo soggetti al vincolo di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 rientrino in piani di recupero dettati dallo strumento urbanistico locale, allorché l'intervento edilizio dovesse implicare, al fine del rispetto delle prescrizioni regionali in materia di efficienza energetica, un'alterazione sostanziale del loro carattere e/o del loro aspetto, sotto il profilo storico, artistico e architettonico;
b) le strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi.
Metodologia per individuare la prestazione energetica degli edifici
Tutti gli edifici e le unità immobiliari dovranno essere certificate utilizzando la metodologia approvata con apposita DGR e utilizzando esclusivamente il software Cened+2.0 o un software commerciale che abbia ricevuto dall'Organismo di accreditamento regionale l'autorizzazione all'uso di Cened+2.0 Motore. Non sarà pertanto possibile utilizzare software che si basino su procedure diverse da quelle approvate da Regione Lombardia.
Ambito di applicazione dell'obbligo di dotazione e allegazione della certificazione energetica
a) Rientrano nell'obbligo di dotazione della certificazione energetica anche le unità immobiliari e gli edifici che siano privi di impianti rilevanti ai fini della certificazione energetica, in quanto suscettibili di essere energeticamente parametrati alla corrispondente unità immobiliare o al corrispondente edificio "di riferimento". Fanno eccezione all'obbligo di dotazione e di allegazione gli edifici o le singole unità immobiliari che siano soggetti a transazioni immobiliari quando ancora in corso di costruzione, e non sia possibile eseguire l'accatastamento con attribuzione di una destinazione d'uso catastale definitiva.
b) L'obbligo di dotazione e allegazione dell' Attestato di Prestazione Energetica resta escluso per:
- i trasferimenti a titolo oneroso, verso chiunque, di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziari, e nei casi di fusione, di scissione societaria , di atti divisionali e nel caso di edifici o unità immobiliari concessi in comodato d'uso gratuito;
- gli edifici o le singole unità immobiliari oggetto di atti di donazione o di trasferimenti, comunque denominati, a titolo gratuito;
- gli edifici indicati all'art. 3, comma 3, lettere b, c, d, e, f, del d.lgs. 192/2005;
- le strutture temporanee autorizzate per non più di sei mesi;
- i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure esecutive singole o concorsuali;
c) Gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) prodotti a partire dal 1 ottobre 2015 dovranno essere riferiti ad una sola unità immobiliare e non sarà quindi più possibile redigere APE per interi condomini.
Condizioni per la pubblicazione di annunci immobiliari
a) L'obbligo di indicare le caratteristiche energetiche degli edifici e delle singole unità immobiliari in occasione della pubblicazione di annunci commerciali che hanno come oggetto la loro vendita o locazione si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.). Tale obbligo resta escluso per gli edifici che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'obbligo di dotazione e allegazione della certificazione energetica, di cui al precedente punto 3.
b) L'indicazione delle caratteristiche energetiche degli edifici e delle singole unità immobiliari negli annunci commerciali deve essere assolto:
- utilizzando l'apposito format di cui al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", allegato 1, appendice C , nel caso di annunci pubblicati da Agenzie immobiliari presso le proprie sedi, in relazione ad edifici dotati di Attestato di Prestazione energetica redatto ai sensi del suddetto decreto;
- riportando l'indice di prestazione energetica e la classe energetica nel caso di tutti gli altri tipi di annunci; nel caso di edifici certificati sulla base della procedura approvata con dgr 8745/2008 occorre citare espressamente la delibera medesima.
Condizioni per l'Accreditamento e l'iscrizione del Soggetto certificatore
a )L'attività di certificazione energetica resta circoscritto unicamente alle singole persone fisiche.
b) In deroga alle condizioni di incompatibilità di cui al punto 6, possono svolgere l'attività di certificazione energetica, limitatamente agli edifici delle Pubbliche Amministrazioni, i dipendenti di Enti o Società pubbliche, in possesso dei requisiti previsti ed iscritti all'elenco dei soggetti certificatori accreditati in Regione Lombardia. I dipendenti pubblici che svolgono l'attività di certificazione come liberi professionisti possono certificare edifici di proprietà privata, nel rispetto delle condizioni previste per la generalità dei certificatori;
c) I professionisti che intendono svolgere l'attività di certificazione energetica devono iscriversi all'elenco regionale dei Soggetti certificatori e sono tenuti a versare un contributo annuo di euro 120,00.
Condizioni di incompatibilità per la certificazione energetica degli edifici
Ad integrazione delle condizioni di incompatibilità già previste dal DPR 75/2013, resta confermato che il Soggetto certificatore non può svolgere attività di certificazione sugli edifici per i quali risulti proprietario o sia stato coinvolto, personalmente o comunque in qualità di dipendente, socio o collaboratore di un'azienda terza, in una delle seguenti attività:
a. progettazione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
b. costruzione dell'edificio o di qualsiasi impianto tecnico in esso presente;
c. amministrazione dell'edificio;
d. fornitura di energia per l'edificio;
e. gestione e/o manutenzione di qualsiasi impianto presente nell'edificio;
f. connesse alla funzione di responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; connesse alla funzione di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g. connesse alla funzione di direzione lavori.
Condizioni per il riconoscimento dell'idoneità dei corsi di formazione per certificatore energetico
Premesso che sono ritenuti idonei, ai fini dell'accreditamento, i corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico, è confermata la possibilità di accreditamento anche per coloro che superano con profitto l'esame finale di corsi di formazione riconosciuti idonei dall' Organismo regionale di accreditamento, sempre che le condizioni minime di durata dei corsi e di frequenza siano analoghe a quelle previste dal DPR 75/2013 e s.m.i.;
Condizioni per la validità e il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica
L'Attestato di Prestazione Energetica redatto dal Soggetto certificatore è valido solo se rilasciato dall'Organismo di accreditamento attraverso il Catasto Energetico Edifici Regionale previo versamento di un contributo di 10 euro.
Targa energetica
La targa energetica è rilasciata dall'Organismo di accreditamento previo versamento di euro 50,00. La targa può essere richiesta solo per singola unità immobiliare. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di richiedere la targa e di esporre la stessa in un luogo che ne garantisca la sua massima visibilità e riconoscibilità.
Scarica il testo integrale della DGR 3868/2015.