22/05/2013
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21/05/2013 il Decreto Legge 21 maggio 2013 n. 54 per la sospensione della prima rata IMU 2013.
Il Decreto Legge n. 54 del 21 maggio 2013 ha per oggetto gli " Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo " ed è in vogore dal giorno 21/05/2013, datas di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
Da sottolineare che la sospensione interesserà anche i terreni ed i fabbricati Agricoli.
Proponiamo uno stralcio contenente gli articoli che riguardano l'la sospensione della prima rata 2013 dell'IMU :
Art. 1
Disposizioni in materia di imposta municipale propria
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potesta' impositiva a livello statale e locale, e la deducibilita' ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attivita' produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
Art. 2
Clausola di salvaguardia
1. La riforma di cui all'articolo 1 dovra' essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 e' fissato al 16 settembre 2013.