21/05/2013
Chi in questi giorni ha seguito i notiziari televisivi e le notizie apparse in prima pagina sui quotidiani avrà sicuramente ascoltato o letto notizie contrastanti in merito all'IMU (Imposta Municipale Propria) : l'IMU è stata abolita o è stata sospesa?.
In attesa che il tanto atteso Decreto del Presidente della Repubblica venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale cercheremo di analizzare i contenuti della bozza DPR e spiegarne gli effetti.
La nostra non vuole essere una analisi politica o un giudizio di parte, cercheremo di attenerci ai fatti commentando la bozza del Decreto che ci è pervenuta.
DECRETO-LEGGE RECANTE "INTERVENTI URGENTI IN TEMA DI IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA, DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA, DI PROROGA IN MATERIA DI LAVORO A DETERMINATO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, conseguente alla contingente situazione economico- finanziaria del Paese;
CONSIDERATE le particolari ragioni di urgenza, connesse alla contingente situazione economico- finanziaria ed occupazionale del Paese, che impongono l'adozione di misure di sostegno al lavoro e di potenziamento degli ammortizzatori sociali per far fronte alla perdurante situazione di crisi dei settori produttivi;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(Disposizioni in materia di imposta municipale propria)
1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (lACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
--- OMISSIS ---
Art. 2
(Clausola di salvaguardia)
1. La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è differito al 16 settembre 2013.
Chiariamo subito un punto cruciale : l'IMU non è stata abolita, cancellata o sospesa, semplicemente il termine per il versamento della prima rata è stato sospeso; la sospensione della prima rata dell'IMU per l'anno 2013 riguarda solamente :
- le abitazioni principali (con esclusione di quelle che risultano accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa così come meglio descritte nell'art. 1 lettera b.
La sospensione è subordinata alla completa riforma della tassazione degli immobili, che dovrà essere portata a compimento entro la data del 31 agosto 2013. La mancata riforma complessiva (art.1 comma 1) annullerà la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU, che dovrà quindi essere versata il giorno 16 settembre 2013.
Crediamo quindi che :
- se il Governo varerà la riforma sulla tassazione degli immobili ci troveremo con una nuova Legge che definirà la nuova imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare; ad oggi non è possibile ipotizzare in che direzione andrà la nuova imposizione fiscale e quindi non è possibile prevedere se sarà più o meno onerosa e più o meno equa nei confronti dei proprietari degli immobili, come pure non è possibile oggi prevedere se alcune categorie di immobili saranno più o meno tassate e se alcune di questa verranno in qualche modo escluse o potranno godere di un regime agevolato;
- se il Governo cadrà o non riuscirà a trovare un accordo sulla riforma, la sospensione della prima rata verrà di fatto annullata e, come scritto nell'art. 2, continuerà ad applicarsi l'attuale regime impositivo con l'obbligo di pagare la prima rata dell'IMU per l'anno 2013 il giorno 16 settembre 2012.
Non rimane che attendere che il Governo vari questa complessa e difficile riforma; se ne frattempo avete la necessità di avere qualche chiarimento non esitate a contattarci.
Per qualsiasi problematica relativa al vostro immobile vi ricordiamo che il nostro Staff di qualificati Tecnici è a vostra disposizione per affrontare e risolvere ogni situazione; richiedete senza impegno la consulenza o un preventivo gratuito ad uno dei nostri qualificati Tecnici.