13/04/2017
La Regione Emilia Romagna ha emanato il nuovo "Regolamento Regionale n. 1 del 3 aprile 2017" avente per oggetto "Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 25-quater della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m."
Il Regolamento Regionale 3 Aprile 2017 n. 1 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna (BURERT) n. 90 del 03/04/2017.
Il nuovo Regolamento Regionale disciplina le condizioni ed i limiti da rispettare nell’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, le modalità e la frequenza di esecuzione degli interventi di manutenzione e controllo funzionale e di efficienza energetica degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, il sistema di verifica del rispetto delle prescrizioni sugli impianti ,il sistema di accreditamento dei soggetti a cui affidare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti, i criteri per la costituzione e la gestione del sistema informativo regionale relativo agli impianti termici (CRITER).
La Regione Emilia-Romagna istituisce un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto regionale degli impianti termici CRITER, con riferimento al censimento degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento ed ispezione periodica.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:
a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kW;
b) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
c) gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
d) le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.
Gli impianti termici dovranno essere muniti un “Libretto di impianto per la climatizzazione”, redatto sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 25-quater, comma 5 della legge regionale n. 26 del 2004, corredato dal codice di targatura di cui all’articolo 6.
Per scoprire tutte le novità introdotte dal Regolamento Regionale 3 Aprile 2017 n. 1 scarica e leggi il testo integrale del decreto.