12/04/2017
Come ben noto a tutti i Tecnici Certificatori ll DM 26 giugno 2015 stabilisce che a decorrere dal 1 aprile 2017 nell'Attestato di Prestazione Energetica debbano essere riportati gli indici di prestazione energetica media e la classificazione di edifici simili, per tipologia e caratteristiche costruttive, all’immobile che si sta certificando.
Il Decreto stabilisce che sia l'ENEA a mettere a disposizione le informazioni utili per l'adempimento a tale obbligo (5.2.2 D.M. 26 giugno 2015 "Adeguamento del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici".
Dal 1 Aprile 2017 i Tecnici si sono trovati in notevole difficoltà, non potendo rispettare quanto previsto dal Decreto in quanto ENEA non ha reso disponibili i dati richiesti.
Mentre la maggior parte delle Regioni ha continuato ad accettare gli APE anche se non compilati secondo quanto previsto dal Decreto, la Regione Veneto è stata ligia alle prescrizioni e dal 1 aprile ha iniziato a rifiutare gli APE non compilati in modo corretto.
Sul sito venet-energia-edifici.regione.veneto.it le Faq forniscono le seguenti indicazioni :
2.13) E' obbligatorio compilare i riferimenti anche per immobili simili "Se esistenti" nella sezione del modello A.P.E. di Ve.Net.energia-edifici dedicata alla "Prestazione Energetica Globale e del Fabbricato"?
Sì, è obbligatorio dal 1° aprile 2017 per quanto disposto dal paragrafo 5.2.2 del D.M. 26 giugno 2015 "Adeguamento del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici"; infatti trascorsi 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto in argomento (1° ottobre 2015), cioè dal 1° aprile 2017, è obbligatorio indicare nella prima pagina dell'A.P.E., nella sezione denominata "Prestazione Energetica Globale e del Fabbricato - Riferimenti", accanto all'indice di prestazione EPgl,nren, anche la classificazione e l'indice di prestazione medi di edifici esistenti aventi caratteristiche simili a quello oggetto della certificazione (per tipologia d'uso, tipologia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione). La mancata compilazione dal 1° aprile 2017 non consente la registrazione dell'A.P.E. in Ve.Net.energia-edifici.
2.14) Dove si possono trovare i valori degli indici di classificazione e di prestazione medi di edifici esistenti aventi caratteristiche simili a quello oggetto della certificazione, informazioni obbligatorie dal 1° aprile 2017?
Per quanto disposto dal paragrafo 5.2.2 del D.M. 26 giugno 2015 "Adeguamento del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici", non è la Regione del Veneto, ma è l'ENEA che deve mettere a disposizione le informazioni utili per l'adempimento a tale obbligo.
Fonte : venet-energia-edifici.regione.veneto.it
Enea dal canto suo si è limitata ad emanare un comunicato sul proprio portale efficienzaenergetica.enea.it del quale riportiamo il testo integrale:
Chiarimenti in merito alla comparazione della prestazione energetica con i corrispondenti valori medi di edifici simili
Nella prima pagina dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica), la sezione denominata “Riferimenti”, posta accanto alla scala di classificazione (v. fig. seguente), riporta gli indici di prestazione energetica media e la classificazione di edifici simili, per tipologia e caratteristiche costruttive, all’immobile che si sta certificando.
I dati contenuti in tale sezione consentono al cittadino di poter operare un confronto tra i valori di prestazione energetica del proprio edificio con il dato medio di un edificio simile.
Come indicato nel DM 26 giugno 2015, la compilazione di tale campo è obbligatoria a decorrere dal 1 aprile 2017. Il medesimo Decreto indica che le informazioni utili a tale adempimento debbano essere rese disponibili dall’ENEA.
Per attuare tale obbligo, l’ENEA ha valutato che ci fosse bisogno di un numero significativo di Attestati di Prestazione Energetica, necessari alla corretta applicazione degli algoritmi di calcolo per individuare i valori medi per tipologia di edifici (residenziale– dai monofamiliari ai grandi condomini; terziario – dagli uffici ai grandi esercizi commerciali; industriale) per periodo di costruzione, zona climatica e altro ancora.
La disponibilità di tali Attestati è stata condizionata dalla piena funzionalità del SIAPE (Sistema informativo degli attestati di prestazione energetica), dove le Regioni riverseranno le informazioni contenute negli APE. Il SIAPE è operativo dalla metà del mese di febbraio scorso, a seguito di un importante lavoro di coordinamento e condivisione con le Regioni volto ad assicurarne la massima compatibilità con i sistemi regionali esistenti.
Conseguentemente, la compilazione del campo suddetto, sulla base dell’analisi statistica degli APE depositati nel Sistema informativo Nazionale, sarà possibile solo a seguito di un adeguato popolamento dello stesso, come concordato dall’ENEA con il Ministero dello sviluppo economico (Mise) e le Amministrazioni regionali.
Di conseguenza, nelle more della disponibilità delle informazioni utili all’adempimento, il campo “riferimenti” riportato nella prima pagina dell’APE, potrà non essere compilato.
Infine si riscontra come tutte le Regioni, con la sola eccezione della Regione Veneto, stiano procedendo in questo senso, ricevendo la trasmissione degli APE anche senza la compilazione del campo “riferimenti”.
Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 6, comma 12, lettera b), numero 4), del decreto legislativo, nella prima pagina dell’APE, la sezione denominata “Riferimenti” posta accanto alla scala di classificazione, riporta gli indici di prestazione e la classificazione per gli edifici aventi le stesse caratteristiche dell’immobile oggetto di APE (zona climatica, esposizione, tipologia costruttiva e di utilizzo, ecc.) nel caso che essi siano nuovi (quindi nel rispetto dei requisiti per gli edifici nuovi disposti dal decreto requisiti minimi) e nel caso che essi siano esistenti (l’indice in questo caso è riferito alla prestazione media degli edifici analoghi).
La compilazione del campo relativo alla prestazione energetica media degli edifici esistenti analoghi a quello oggetto di APE, è obbligatoria a decorrere da 18 mesi dall’entrata in vigore delle presenti Linee guida. A tal fine, l’ENEA mette a disposizione le informazioni utili all’adempimento di tale obbligo.
Pare strano che un semplice comunicato possa prevalere sulle disposizioni di un Decreto e dare validità agli APE nonostante questi non siano conformi alle norme che prevedono la compilazione "obbligatoria" di un dato.