09/06/2016
Regione Piemonte.
E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 23 del 9 giugno 2016 la Deliberazione della Giunta Regionale 30 maggio 2016, n. 29-3386.
La nuova DGR si articola in 7 punti essenziali deliberando:
- di demandare al Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio, la formulazione di indirizzi tecnici chiarificatori in ordine alle problematiche evidenziate alle lettere a) e b) citate in premessa;
- di eliminare in conformità al DM 26/6/2015, l’obbligo di coibentazione delle superfici opache, previsto alla lettera A (Prestazioni del sistema edificio-impianto) delle Schede E della d.g.r. 46-11968 del 4 agosto 2009, in occasione di interventi di manutenzione ordinaria su edifici esistenti che prevedano la ritinteggiatura delle facciate;
- di aggiungere al punto 1.4.14 dopo le parole “censimento ISTAT” le seguenti: “e pubblicato sul sito internet del singolo comune turistico.”;
- di aggiungere al punto 1.4.15 il seguente periodo: "Inoltre a tale prescrizione non sono soggette le attività di cui alla lettera o, ivi compreso il distacco dall’impianto termico centralizzato anche di un solo utente/condomino, che interessano le unità abitative negli edifici di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4, qualora l’impianto termico centralizzato esistente, per cause di forza maggiore, non risulta in grado di erogare in maniera regolare il servizio. In tale caso, fermo restando che la soluzione progettuale scelta non può determinare un peggioramento sia delle prestazioni energetiche sia delle emissioni in atmosfera rispetto alla configurazione iniziale, deve essere realizzata una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto che confronti le diverse soluzioni impiantistiche compatibili e la loro efficacia sotto il profilo dei costi complessivi (investimento, esercizio e manutenzione). La soluzione progettuale scelta deve essere motivata mediante relazione tecnica, sulla base dei risultati della diagnosi. La diagnosi energetica deve considerare, in modo vincolante ma non esaustivo, almeno le seguenti opzioni:
a) impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
b) impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
c) le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
d) impianto centralizzato di cogenerazione;
e) stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014.
In ogni caso, devono essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti al fine di preservare l’integrità dell’impianto centralizzato esistente, con particolare riferimento al sistema di distribuzione, in maniera tale da renderne possibile il suo ripristino e facilitare eventuali futuri allacciamenti alla rete di teleriscaldamento.”; - di eliminare, in conformità all’art. 9 del D.lgs. 102/2014 i punti 1.4.17 e 1.4.18 della d.g.r 4 agosto 2009 n. 46-11968;
- di stabilire che, devono rispettare il termine di adeguamento stabilito al 1° settembre 2018 anziché il termine indicato nella Tabella C del paragrafo 1.5 (Generatori di calore) della d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968, i generatori di calore installati dopo il 1° gennaio 2003 ed entro il 24 febbraio 2007 che possiedono le caratteristiche di seguito indicate:
a) potenza termica nominale 35 < Pn = 300 kW e alimentazione con gas naturale, GPL o gas di città;
b) potenza termica nominale 35< Pn = 1000 kW e alimentazione con gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o biogas;
c) potenza termica nominale 300< Pn = 1000 kW e alimentazione con gas naturale, GPL o gas di città;
d) potenza termica nominale Pn < 35 kW e alimentazione con gas naturale, GPL o gas di città, gasolio e altri distillati leggeri, emulsioni acqua-gasolio e acqua-altri distillati leggeri, biodiesel o biogas. - di sopprimere al paragrafo 1.5 (Generatori di calore) della d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968, nel capoverso precedente la tabella B, le parole “dedicati esclusivamente alla climatizzazione di ambienti.”
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Fonte : Regione Piemonte