04/02/2016
Novità in vista per tutti i proprietari di immobili a destinazione perticolare e speciale che, per effetto di quanto stabilito dalla Legge di Stabilità 20i6 potranno richiedere la riduzione della rendita catastale.
Le nuove disposizioni in vigore dal 1 gennaio 2016 prevedono che la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata escludendo macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, i proprietari degli immobili possono presentare atti di aggiornamento catastale per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili gia' censiti; tali atti di aggiornamento devo essere sottoscritti da un Tecnico abilitato ( Geometra, Ingegnere, Architetto ecc. ecc.).
Tutti gli atti di aggiornamento che verranno presentati entro il 15 giugno 2016 avranno effetto ai fini IMU dal 1° gennaio 2016.
Per maggiori informazioni segnaliamo la Circolare n. 2/e del 2016, con la quale l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti ed illustra le nuove procedure operative.
Proponiamo di seguito il testo integrale del Comunicato Stampa con il quale l'Agenzia delle Entrate ha annunciato le nuove disposizioni :
COMUNICATO STAMPA
Immobili urbani a destinazione speciale e particolare
L’aggiornamento della rendita catastale elimina l’Imu sugli “imbullonati”
Escono dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo, ovvero i cosiddetti “imbullonati”.
È questa l’innovazione che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E, ovvero le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare.
Dal 1° gennaio 2016, come chiarisce la circolare 2/E di oggi, nel processo estimativo, per esempio, di industrie, centrali o stazioni elettriche, non saranno più inclusi le turbine, gli aerogeneratori, i grandi trasformatori, gli altoforni, così come tutti gli impianti che costituiscono le linee produttive presenti nell’unità immobiliare, indipendentemente dalle loro tipologia, rilevanza dimensionale o modalità di connessione.
Del pari, sono esclusi dalla stima i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della struttura che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete cui sono connessi.
Per le unità già censite è possibile presentare atti di aggiornamento, non connessi alla realizzazione di interventi edilizi sul bene, solo per rideterminare la rendita catastale, escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non sono più oggetto di stima diretta.
Le nuove modalità per il calcolo della rendita catastale – In pratica, d’ora in avanti, per gli immobili a destinazione speciale e particolare, la stima diretta si effettuerà tenendo conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi (come impianti elettrici e di areazione, ma anche ascensori, montacarichi, scale mobili), senza più considerare i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali al processo produttivo, che non conferiscono all’immobile un’utilità apprezzabile anche in caso di modifica dell’attività al suo interno. Con la nuova norma vengono quindi meno le criticità interpretative talora riscontrate nel processo tecnico-estimativo di determinazione della rendita dei fabbricati produttivi, grazie alla definizione univoca delle tipologie di macchinari e impianti escluse dalla stima diretta.
Niente Imu dal 2016 se l’aggiornamento scatta entro il 15 giugno – La circolare specifica che la nuova disposizione non ha valore di interpretazione autentica ed esplica, pertanto, i suoi effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016. È però possibile presentare atti di aggiornamento catastale per escludere eventuali componenti impiantistiche che, secondo i nuovi criteri, non fanno più parte della stima diretta. Se la dichiarazione di variazione viene presentata correttamente in catasto entro il 15 giugno 2016, la nuova rendita catastale avrà valore fiscale fin dal 1° gennaio 2016 per il calcolo dell’imposta municipale propria.
Online la nuova versione Docfa – Da oggi viene resa disponibile sul sito internet dell’Agenzia la nuova versione 4.00.3 della procedura Docfa, con le relative istruzioni operative, seguendo il percorso Home > Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Aggiornamento Catasto fabbricati – Docfa. La nuova versione deve essere obbligatoriamente utilizzata, a partire dal 1° febbraio 2016, per gli atti di aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano finalizzati alla rideterminazione della rendita catastale per scorporo degli impianti. Per tutte le altre dichiarazioni, in via transitoria, è consentito utilizzare anche la versione precedente (4.00.2) del software Docfa, fino alla fine del mese di marzo 2016.
Roma, 1 febbraio 2016
fonte : Agenzia delle Entrate
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