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Fotovoltaico sul tetto ? ......

20/02/2014

Fotovoltaico sul tetto ? Per il Fisco vale come una stanza .........

L'articolo apparso in rete è stato copiato e ripreso da molte testate e siti internet, a dimostrazione che vale più diffondere una notizia piuttosto che verificarne i contenuti. E naturalmente i non addetti ai lavori, leggendo, sono stati indotti a trarre le conclusioni più fantasiose.

Cerchiamo di analizzare la questione e fare chiarezza.

Gia nel mese di giugno del 2012 la Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell'Agenzia del Territorio, con nota prot. n. 31892 del 22/06/12 aveva emanato disposizioni in merito all'accertamento degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici. (si legga il nostro articolo del 12/07/2012 ).

L'obbligo di accatastamento degli impianti fotovoltaici non è quindi una novità, e va detto chiaramente che non tutti gli impianti debbono essere accatastati.

Nella citata nota prot. n. 31892 del 22/06/12 infatti era scritto :

"Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche architettonicamente integrate o parzialmente integrate (definite ali 'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, si precisa che, in coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 3 del 2008, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili.

In proposito, si chiarisce che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare a cui l'impianto risulta integrato, allorquando lo stesso ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale. In tal senso, l'Agenzia del Territorio ha dato istruzioni con circolare n. 10 del 4 agosto 2005, nell'ambito dell'applicazione dell'art. l, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311."

Il principio è abbastanza semplice : gli impianti fotovoltaici realizzati sui tetti o nelle aree pertinenziali di fabbricati già accatastati, non vanno accatastati come unità immobiliari autonome (tranne casi particolari) e l'obbligo di accatastamento sussiste solo nel caso in cui il valore capitale dell'immobile o la relativa rendita, per effetto dell'installazione dell'impianto fotovoltaico, siano stati incrementati nella misura pari o superiore al 15%. Inoltre :

"Di contro, non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità in termini dimensionali e di potenza, quali, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici delle abitazioni.

In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:

• la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt;

• la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo ovvero, sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;

• per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m , in coerenza con il limite volumetrico stabilito all'art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n.28."

In sostanza: sono esclusi dall'obbligo di accatastamento gli impianti ad uso domestico con potenza inferiore ai 3 Kw, quelli condominiali con potenza inferiore a 3 Kw per ogni appartamento e gli impianti a terra di modeste dimensioni; per esempio in un condominio di 10 appartamenti, l'impianto fotovoltaico non è soggetto ad obbligo di accatastamento se l'impianto ha una potenza inferiore ai 30 Kw ( 10 x 3 kw).

Solo nel caso l'impianto ecceda questi limiti di potenza, ecco che si dovrà andare a verificare se il valore dell'immobile o la sua rendita sono stati incrementati in misura pari o superiore al 15%.

Riteniamo che per il fisco possa risultare difficoltoso dimostrare l'aumento di redditività di un'immobile a destinazione residenziale in seguito all'installazione di un'impianto fotovoltaico; forse sarà più facile eseguire la verifica sul semplice valore dell'immobile.

Prendendo ad esempio il caso di una villetta del valore di 300.000 Euro, l'obbligo di accatastamento sussiste solo nel caso in cui l'impianto abbia una potenza maggiore a 3 Kw e nel caso in cui dopo l'installazione dell'impianto, il nuovo valore della villetta subisca un incremento pari o maggiore del 15% (diventi maggiore di 345.000 Euro). Indicativamente si può quindi affermare che per impianti fino a 10 Kw difficilmente si incorre nell'obbligo di dovere accatastare, chiaramente dipende dal valore del fabbricato, comunque nel dubbio il nostro consiglio è quello di rivolgersi ad un Tecnico qualificato.

Veniamo ora ad analizzare la recente circolare 36/E del 19 dicembre 2013; in essa leggiamo:

"Con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, si precisa che, in coerenza con i principi generali esposti nella citata risoluzione n. 3/T del 2008, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. In proposito, si chiarisce che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui risulta integrato, allorquando l'impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata dall'amministrazione catastale. In tal senso, erano state fornite istruzioni con circolare n. 10/T del 4 agosto 2005, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Non hanno autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici. In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia
soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
• la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
• la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
• per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m
3 , in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28."


Quindi cosa è cambiato ?

Forse, visto che l'Agenzia del Territorio nel frattempo è diventata Agenzia delle Entrate, vi è stata la necessità di emanare un nuovo provvedimento che avesse maggior peso? Comunque l'allarmismo di questi giorni è del tutto immotivato.

Due precisazioni riguardo ai contenuti dell'articolo apparso in rete:

  • l'affermazione : "la variazione catastale è obbligatoria solamente quando il valore dell'impianto supera il 15% della rendita catastale" non è veritiera in quanto valore e rendita sono due cose concettualmente differenti e quindi non confrontabili;
  • l'affermazione : "molte villette, ad esempio, non sono iscritte in Catasto come A/7 (villini), ma come A/2 (abitazioni civili), e proprio per questo valgono meno agli occhi del fisco." non sempre è veritiera in quanto dipende dalle tariffe d'estimo, che sono diverse da comune a comune e non sempre la tariffa delle A/7 è maggiore a quelle delle A/2 anzi, in molti comuni sono uguali.

Comunque l'installazione dell'impianto fotovoltaico da solo non può motivare il cambio di categoria, quindi nel caso l'immobile sia già censito nella classe massima di una determinata categoria, l'aggiunta dell'impianto fotovoltaico non può comportare incrementi di rendita ed aggravi per il contribuente.


Per maggiori chiarimenti e per ottenere una consulenza contattate uno dei nostri Tecnici esperti in materia catastale e richiedete una consulenza o un preventivo gratuito.

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