12/09/2013
Le Regione Lombardia chiarisce inequivocabilmente ogni dubbio in merito alla validita degli ACE e degli APE sul proprio territorio.
Su tutto il territorio della Regione Lombardia, gli attestati di certificazione energetica (ACE) redatti secondo le Norme regionali attualmente in vigore, mantengono inalterata la loro validità anche dopo l'entrata in vigore del D.L. 63/2013 e della legge 3 agosto 2013, n.90.
Questo insisntesi è il contenuto del COMUNICATO REGIONALE del 08/08/2013 - N° 100 emanato dalla DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE e del quale vi proponiamo il testo integrale.
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
COMUNICATO REGIONALE del 08/08/2013 - N° 100
OGGETTO: DISCIPLINA REGIONALE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI: GLI EFFETTI DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO 4 GIUGNO 2013 N. 63
La legge 3 agosto 2013, n.90 ha convertito in legge il D.L. 4 giugno 2013, n.63 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale".
Le nuove disposizioni apportano numerose modifiche al d.lgs. 192/2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia" e riformula l'art.17, che riconosce la possibilità alle Regioni e alle Province autonome di adottare una propria disciplina in materia (cosiddetta "clausola di cedevolezza") come segue:
"Art. 17. (Clausola di cedevolezza). - 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento"».
A tale riguardo si fa presente che:
• l'art. 9 della l.r. 24/2006 attribuisce alla Giunta la competenza a dettare disposizioni per ridurre il consumo energetico e per certificare il fabbisogno energetico degli edifici, conformemente alle previsioni della direttiva 2002/91/CE e della direttiva 2010/31/UE;
• l'art. 9 bis della stessa legge prevede che la Giunta definisca, nell'ambito della disciplina di cui sopra, le modalità per anticipare al 31 dicembre 2015 l'applicazione dei limiti di fabbisogno energetico previsti dall'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.
• la deliberazione della Giunta regionale n. 8/8745 del 22 dicembre 2008 ("Determinazioni in merito alle disposizioni per l'efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici"), pur essendo precedente alla direttiva 2010/31/UE, contiene disposizioni puntuali che rispondono in gran parte alle previsioni contenute nella direttiva stessa;
• ulteriori previsioni di quest'ultima sono state attuate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1811/2011, 2554/2011, 255/2011;4416/2012;
• allo stato attuale, le disposizioni della direttiva 2010/31/UE che non sono ancora state oggetto di attuazione riguardano le prestazioni degli impianti per la climatizzazione estiva, mentre la mancanza di disposizioni per la realizzazione di edifici ad emissioni quasi zero non può essere ritenuta un inadempimento, dato che non sono ancora scaduti i termini previsti dalla direttiva medesima;
• la Circolare n. 12976 del 25 giugno 2013 del Ministero dello sviluppo economico prevede che fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 4 del D.L. 63/2013, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso redigendo l'APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59. In pratica, si adempie alle prescrizioni del D.L., redigendo l'ACE/APE secondo le modalità riconducibili alla direttiva 2002/91/CE.
Ciò premesso, si ritiene che la Regione Lombardia sia legittimata ad applicare la propria disciplina per l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici, ferma restando la necessità di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo ed i principi fondamentali desumibili dal D.Lgs. 192/2005, come modificato a seguito della conversione in legge del D.L. 63/2013, con particolare riferimento alle disposizioni non ancora attuate.
Conseguentemente, sono idonei all'allegazione ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unità immobiliari siti nel territorio della Regione Lombardia, in originale o in copia conforme, anche in base all'epoca della loro redazione, oltre agli attestati di certificazione energetica redatti prima della data di entrata in vigore del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, anche gli attestati di
certificazione energetica redatti dopo l'entrata in vigore del D.L. 63/2013 e della legge 3 agosto 2013, n.90, di conversione del decreto stesso, fino all'approvazione di nuove disposizioni regionali.
FIRMA: MAURO FABRIZIO FASANO