15/06/2013
L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni in seguito all'emanazione del Decreto Legge n. 63/2013.
Riassumiamo brevementi i contenuti della nuova guida dell'Agenzia delle Entrata, consigliando di scaricare e leggere il testo integrale dal link a fondo pagina.
Testo tratto da "L'Agenzia Informa del 6 giugno 2013":
Per il periodo d'imposta 2012, la misura della detrazione è pari :
− al 36% delle somme spese (bonifici effettuati) fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare
− al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d'imposta, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, tenendo conto delle spese effettuate fino al 25 giugno 2012
Il contribuente che fino al 25 giugno ha già sostenuto spese per 48.000 euro e che, per interventi sullo stesso immobile, ha speso altri 96.000 euro nel periodo dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno in poi, in luogo della detrazione del 36% delle spese effettuate fino al 25 giugno (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E del 9 maggio 2013).
Per il periodo d'imposta 2013, la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e tenendo conto, in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti.
Dal 1° gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
L'ammontare complessivo della spesa va suddiviso fra tutti i soggetti che l'hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione.
L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Per maggiori chiarimenti e per ottenere una consulenza specifica consigliamo di rivolgersi ad uno dei nostri qualificati Tecnici, chiedendo una consulenza ed un preventivo.