04/08/2012
Autorità per l'energia elettrica e il gas - Delibera 12 luglio 2012 292/2012/R/efr
L'Autorità per l'energia ed il gas ha emanato la Delibera 12 luglio 2012 292/2012/R/efr avente oer oggetto:
"Determinazione della data in cui il costo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore annuale di 6 miliardi di euro e della decorrenza delle modalità di incentivazione disciplinate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 luglio 2012."
Con comunicato stampa in data 13 luglio 2012, l'Autorità rende noto che le nuove regole del 'V Conto energia' si applicheranno a partire dal 27 agosto 2012, ovvero - sempre secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 5 luglio 2012 - decorsi 45 giorni solari dalla data di pubblicazione della deliberazione dell'Autorità.
leggi tutto il Comunicato stampa.
Di seguito si riporta il testo integrale della Delibera 12 luglio 2012 292/2012/R/efr, affinchè il lettore possa consultarne con facilità i contenuti.
Delibera 12 luglio 2012 292/2012/R/efr
Determinazione della data in cui il costo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore annuale di 6 miliardi di euro e della decorrenza delle modalità di incentivazione disciplinate dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 5 luglio 2012.
L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 luglio 2012
VISTI:
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (di seguito: direttiva 2009/28/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (di seguito: decreto-legge 3/10), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 28 luglio 2005;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, 6 febbraio 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 19 febbraio 2007, recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2 marzo 2009, recante “Disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 6 agosto 2010, recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, recante “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici” (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 settembre 2005, n. 188/05;
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07, e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 20 ottobre 2010, ARG/elt 181/10 e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, ARG/elt 149/11;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012- 2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 114/2012/R/com (di seguito: deliberazione 114/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2012, 158/2012/R/com (di seguito:deliberazione 158/2012/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 8 maggio 2012, 182/2012/I/efr;
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE (di seguito: GSE) del 12 luglio 2012, prot. n. AD/P20120000060, prot. Autorità n. 0021414/A del 12 luglio 2012 (di seguito: lettera 12 luglio 2012).
CONSIDERATO CHE:
- gli oneri complessivi posti in capo al Conto di cui al comma 47.1, lettera b), del TIT, alimentato dalla componente tariffaria A3 (di seguito: Conto A3) hanno subito nel corso degli ultimi anni un eccezionale incremento, riconducibile soprattutto all’incentivazione delle fonti rinnovabili, tra cui l’incentivazione dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici, come ripetutamente evidenziato dall’Autorità;
- con la deliberazione 114/2012/R/com, l’Autorità, fatti salvi i diritti già acquisiti dei terzi, ha ritenuto opportuno rinviare l’adeguamento della componente A3 per il secondo trimestre 2012, al fine di consentire una più approfondita valutazione degli oneri di competenza 2012 e fornire ai Ministri competenti adeguato supporto consultivo nella valutazione delle prospettive di evoluzione degli oneri in capo al medesimo Conto; e che la componente A3 è stata successivamente adeguata, per i mesi di maggio e giugno 2012, con la deliberazione 158/2012/R/com;
- il decreto interministeriale 5 luglio 2012 ha, quindi, ridefinito gli strumenti di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. quinto conto energia);
- l’articolo 1 del decreto interministeriale 5 luglio 2012 prevede:
- al comma 1, che il medesimo decreto disciplini le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro;
- al comma 2, che l’Autorità, sulla base degli elementi comunicati dal GSE ed entro 3 giorni lavorativi dalla data della comunicazione, con propria deliberazione individui la data in cui il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera z), del decreto interministeriale 5 maggio 2011, raggiunge il valore di 6 miliardi di euro l’anno;
- al comma 3, che le modalità di incentivazione disciplinate nel medesimo decreto interministeriale 5 luglio 2012 si applichino decorsi 45 giorni solari dalla data di pubblicazione della deliberazione dell’Autorità di cui al precedente alinea;
- al comma 5, che il medesimo decreto interministeriale 5 luglio 2012 non trovi più applicazione, in ogni caso, decorsi 30 giorni solari dalla data di raggiungimento di un costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l’anno; e che la data di raggiungimento di tale valore sia comunicata dall’Autorità, sulla base degli elementi forniti dal GSE;
- il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, così come definito dall’articolo 3, comma 1, lettera z), del decreto interministeriale 5 maggio 2011, è la sommatoria dei prodotti della potenza di ciascun impianto fotovoltaico ammesso alle incentivazioni, di qualunque potenza e tipologia, ivi inclusi gli impianti realizzati nell’ambito dei regimi attuativi dell’articolo 7, del decreto legislativo 387/03 e di quelli di cui all’articolo 2-sexies, del decreto-legge 3/10, convertito, con modificazioni, dalla legge 41/10, per la componente incentivante riconosciuta o prevista per la produzione annua effettiva, laddove disponibile o per la producibilità annua dell’impianto calcolata dal GSE sulla base dell’insolazione media del sito in cui è ubicato l’impianto, della tipologia di installazione e di quanto dichiarato dal soggetto responsabile; tale costo indicativo cumulato annuo include anche il costo associato ai grandi impianti iscritti al registro in posizione utile ma non ancora in esercizio;
- il GSE, con lettera del 12 luglio 2012, ha comunicato all’Autorità che, in data 12 luglio 2012, il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore annuale di 6 miliardi di euro.
RITENUTO OPPORTUNO:
- individuare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale 5 luglio 2012, nel 12 luglio 2012, la data nella quale il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore annuale di 6 miliardi di euro;
- dare immediata evidenza del predetto avvenuto raggiungimento del valore annuale di 6 miliardi di euro, pubblicando tempestivamente il presente provvedimento
DELIBERA
1. il costo indicativo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha raggiunto il valore di 6 miliardi di euro l’anno in data 12 luglio 2012. Le modalità di incentivazione, disciplinate dal decreto interministeriale 5 luglio 2012, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del medesimo, si applicano a decorrere dal 27 agosto 2012;
2. la presente deliberazione è trasmessa al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE;
3. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.
12 luglio 2012
IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni