30/07/2012
Si avvicina il termine del 30 novembre 2012: secondo quanto stabilito dall'art. 13 comma 14-ter del Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 (Convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214)
entro la data del 30 novembre 2012, scatta l'obbligo di accatastare al Catasto dei Fabbricati tutti i Fabbricati Rurali già iscritti al Catasto Terreni.
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Riferimenti normativi :
Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 - supplemento ordinario - Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
Articolo 13 -
comma 14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
Decreto del 2 gennaio 1998 n. 28 - Min. Finanze
Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalita' di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1998
Articolo 3 - Immobili oggetto di censimento.
1. Costituiscono oggetto dell'inventario tutte le unita' immobiliari, come definite all'articolo 2.
2. Ai soli fini della identificazione, ai sensi dell'articolo 4, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione
d'uso, i seguenti immobili:
a) fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione o di definizione;
b) costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive di reddito, a causa dell'accentuato livello di degrado;
c) lastrici solari;
d) aree urbane.
3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilita' reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili:
a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m(elevato a)2;
b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;
c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
d) manufatti isolati privi di copertura;
e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purche' di volumetria inferiore a 150 m(elevato a)3;
f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.
4. Le opere di cui al comma 3, lettere a) ed e), nonche' quelle di cui alla lettera c) rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o piu' unita' immobiliari ordinarie, sono oggetto di iscrizione in catasto contestualmente alle predette unita'.