03/05/2012
Molti avranno sentito parlare dei cosiddetti "fabbricati fantasma";
ma cosa sono questi "fabbricati fantasma" ?
I "fabbricati fantasma" sono gli immobili che non sono stati dichiarati al catasto, e con una serie di operazioni di accertamento sono stati recentemente oggetto di attribuzione di una rendita catastale presunta da parte dell'Agenzia del Territorio.
Pubblichiamo di seguito il Comunicato Stampa dell'Agenzia del Territorio reperibile da oggi 3 maggio 2012 sul sito dell'Agenzia del Territorio
Comunicato Stampa
IMMOBILI NON DICHIARATI IN CATASTO: L’AGENZIA DEL TERRITORIO PUBBLICA PRESSO I COMUNI LE RENDITE PRESUNTE
L’Agenzia del Territorio rende noto che, a partire dal 3 maggio 2012 e fino al 2 luglio 2012, sono pubblicati all’Albo pretorio dei Comuni gli atti relativi all’attribuzione della rendita presunta a tutti gli immobili cosiddetti “fantasma”, che non sono stati dichiarati spontaneamente dai soggetti interessati.
Nello stesso periodo, questi elenchi sono consultabili, oltre che presso i Comuni, anche presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio.
Sul sito internet dell’Agenzia, alla pagina: http://www.agenziaterritorio.gov.it/, è inoltre possibile consultare, per tutti i Comuni interessati, l’elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari del catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendita presunta.
I soggetti interessati possono chiedere, con istanza in carta semplice, il riesame dell’avviso di accertamento, in sede di autotutela, nei seguenti casi:
- errata intestazione della particella di catasto terreni su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato;
- non accatastabilità dello stesso fabbricato;
- avvenuta presentazione, precedentemente alla data di registrazione in atti della rendita presunta, della dichiarazione “Docfa” per l’accatastamento del fabbricato stesso.
La presentazione della richiesta di riesame non sospende il termine per la proposizione del ricorso.
Si ricorda che il termine per la proposizione del ricorso avverso gli atti di attribuzione della rendita presunta, dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale competente, decorre trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato dell’Agenzia nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012.
Si ricorda che la rendita presunta è attribuita in via transitoria, nelle more dell’iscrizione in catasto del fabbricato non dichiarato, attraverso la predisposizione della dichiarazione di aggiornamento con procedura Docfa.
Al riguardo, i titolari di diritti reali sugli immobili pubblicati, ai quali è stata attribuita la rendita presunta, sulla base di quanto disposto dall’art. 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, sono tenuti comunque a presentare le relative dichiarazioni di aggiornamento catastale entro 120 giorni dal 3 maggio 2012, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Comunicato sopraindicato, al fine di evitare le ulteriori sanzioni amministrative, quadruplicate, (art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), previste nel caso di mancata presentazione entro tale termine.
Roma, 3 maggio 2012
fonte : Agenzia del Territorio
Cerchiamo quindi di riassumere cosa accadrà nei prossimi mesi e quali sono gli obblighi per i proprietari di questi immobili.
Dal 3 maggio 2012 al 2 luglio 2012 sono pubblicati e liberamente consultabili presso gli uffici dell'Agenzia del Territorio e presso i Comuni gli elenchi degli immobili ai quali è stata attribuita una rendita presunta.
I proprietari di questi immobili riceveranno comunque un avviso di accertamento.
Nel periodo compreso tra il 3 luglio 2012 ed il 16 ottobre 2012 i proprietari potranno presentare ricorso o istanza in autotutela; n.b. : l'autotutela non interrompe i termini del ricorso.
Nel periodo compreso tra il 3 maggio 2012 ed il 3 settembre 2012 i proprietari degli immobili devono presentare al Catasto una pratica di accatastamento ( le planimetrie catastali ); per farè ciò dovranno incaricare un tecnico di fiducia ( ad esempio un Geometra ).
I proprietari di questi immobili dovranno effettuare il pagamento delle sanzioni : se il pagamento verrà effettuato entro il 16 ottobre 2012 la sanzione sarà ridotta ad un terzo; se il pagamento verrà effettuato dopo il 16 ottobre la sanzione si paga per intero; n.b.: il pagamento deve essere effettuato da uno solo dei proprietari utilizzando il mod. F24 allegato all'avviso di accertamento inviato ai proprietari.
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